Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importati novità in materia di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati negli appalti e subappalti ed ha esteso il regime del reverse charge IVA.
Il provvedimento ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativo a “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Dal 1° gennaio 2020, dunque, per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi di valore annuo superiore a 200 mila euro, è obbligatorio procedere al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio:
- con distinte deleghe per ciascun committente (dovranno essere predisposte tante deleghe di pagamento quanti sono gli appalti di cui l’impresa risulti affidataria);
- senza possibilità di compensazione.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti sotto individuati sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri lavoratori.
Soggetti interessati:
- quelli di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (ossia, gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unicoe le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta) residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato;
- coloro che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Inoltre, destinatari dei nuovi adempimenti saranno:
- tutti i sostituti d’imposta compresi i condomini;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore.
I lavoratori coinvolti dall’applicazione della nuova disciplina sono individuati dagli articoli 49 e 50 del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986: ne risultano destinatari quindi sia i lavoratori dipendenti che coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come i soci lavoratori di cooperativa o i collaboratori coordinati e continuativi).
Il Legislatore ha previsto in sostanza nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori al fine di evitarne il mancato pagamento, introducendo anche specifici limiti alla compensazione mediante F24 per scongiurare l’abuso delle compensazioni.
La nuova disciplina introduce quindi:
- per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l’obbligo di trasmettere le singole deleghe di versamento al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, e con esse un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto e tutti i dati necessari alle verifiche ed i controlli che il committente sarà tenuto ad effettuare;
- per il committente l’obbligo di verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, sarà tenuto a bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.
La nuova disciplina è applicabile ai casi in cui siano presenti (contemporaneamente) determinati requisiti oggettivi:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000: per verificarne il superamento, occorre computare quindi tutti quelli stipulati nell’arco temporale di un anno, tra le medesime parti;
- la presenza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (con l’esclusione dei contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in quanto i soggetti non rivestono natura imprenditoriale);
- contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- lo svolgimento presso le sedi di attività del committente;
- l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Vi sono tuttavia dei casi in cui tali obblighi possono non essere rispettati: questo è possibile in presenza di specifiche condizioni le quali devono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento e da comunicarsi a cura delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici al committente, dimostrabili con una certificazione – con validità di 4 mesi – rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (vedi Provvedimento AdE del 6/2/2020).
I requisiti sono:
- essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Entro 5 giorni dalla scadenza di pagamento dell’imposta, per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il committente, nel caso in cui al termine di 5 giorni dalla scadenza del versamento delle imposte abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria, ma questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati (oppure sia omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa e darne comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Infine l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 23 dicembre 209, n. 108 e con Risoluzione del 24 gennaio 2019, n. 109/E ha fornito i propri chiarimenti in merito alle nuove modalità di versamento delle ritenute fiscali e l’introduzione di specifici codici identificativi utili ai fini del modello F24.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato