Ultimo giro per gli attuali termini di presentazione e trasmissione delle certificazioni, dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi nonché della scadenza del modello 730, che si modificheranno a partire dal 2021 secondo quanto disposto dal D.L. 124/2019. Esaminiamo nel dettaglio le novità, confrontandole con i termini vigenti in vigore per l’ultima volta (forse).
L’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 modifica i termini per la consegna al contribuente e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni del sostituto d’imposta, stabiliti dall’art. 4 del DPR 322/98.
Ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, oltre alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, sono previsti appositi obblighi di invio telematico dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati.
Tali obblighi riguardano le tipologie di dati riepilogate nella seguente tabella che a partire dall’1.01.2021 subiranno uno slittamento al 16 marzo con riferimento all’anno precedente.
Per effetto dei maggiori termini previsti per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, viene conseguentemente stabilito il differimento dal 15 al 30 aprile del termine per la messa a disposizione ai contribuenti della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Anche la scadenza per la presentazione dei modelli dichiarativi 730 subirà uno slittamento a partire dal 1.01.2021 con riferimento ai redditi 2020 da dichiarare tramite il modello 730/2021.
I nuovi termini da considerare saranno i seguenti.
Cambieranno anche i termini per la trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle entrate nonché quelli di consegna della dichiarazione al contribuente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN