La contrazione o l’annullamento degli ordini, la pressione dei fornitori per il saldo delle fatture, le scadenze di mutui o l’anticipazione di crediti che incombono nei prossimi mesi forniscono un quadro finanziario preoccupante per le aziende, aggiungendo all’emergenza sanitaria quella economica-finanziaria.
Il Covid-19 sta contagiando l’economia con esiti altrettanto gravi di quelli che sta avendo sulla popolazione di mezzo mondo. L’emergenza sanitaria entra prepotentemente nei documenti informativi inerenti i bilanci relativi al 31 dicembre 2019, che verranno approvati nelle prossime settimane, secondo il nuovo calendario che ne ha previsto il differimento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Anche i conti potrebbero essere considerati infettati, compromettendo in maniera letale l’attività aziendale e mettendo a rischio la sua stessa sopravvivenza. Per tale motivo gli amministratori sono chiamati a fornire ogni informazione in sede di approvazione dei bilanci dello scorso anno nei documenti informativi che lo compongono.
Sono almeno due le norme che interessano i fatti accaduti dopo la chiusura rispetto ai quali sussiste l’obbligo per gli amministratori di riferirne in sede di elaborazione dei documenti contabili.
Il primo riferimento normativo è contenuto all’art. 2427 c.c. che disciplina la nota integrativa, dove al comma 1, 22-quater prevede le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. La norma richiamata si combina con le specificazioni del principio contabile OIC 29 che stabilisce, tra l’altro, come:
- per fatti di rilievo debbano intendersi quelli che sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate;
- rispetto al fatto intervenuto è necessario fornire la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile;
- il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto deve essere rappresentato in genere dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.
L’altro riferimento normativo che prende in considerazione i fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio è l’art. 2428 c.c. che tratta la Relazione degli amministratori nella parte in cui si richiede di tener conto, tra l’altro, dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell’evoluzione prevedibile della gestione.
La gravità dell’emergenza sanitaria produrrà inevitabili effetti negativi nell’anno 2020 e di tali effetti se ne dovrà dare notizia sin dalla predisposizione dei bilanci per il 2019. Trattandosi di fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio, l’OIC 29 li classifica tra i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
L’epidemia da COVID-19 è un evento del tutto eccezionale, impossibile da prevedere alla data di chiusura del bilancio e rappresenta un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio. Tuttavia, dal momento che il fatto accade prima dell’approvazione dei conti, è necessario darne notizia nella nota integrativa nonché nella relazione di gestione. L’informativa deve descrivere l’impatto dell’accadimento sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, illustrando l’andamento dei dati dei primi mesi del 2020 e tentando di prevederne la possibile evoluzione.
Non è da escludere che l’emergenza sanitaria potrebbe incidere negativamente sulla continuità aziendale, ponendo l’organo amministrativo nella condizione di dover assumere le relative decisioni volte al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario oppure in casi estremi, laddove la continuità sia compromessa in maniera irreversibile, sarà necessario avviare le procedure legate alla liquidazione del patrimonio aziendale, compresa la possibile crisi dell’impresa stessa.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN