Con la circolare n. 49 del 30/03/2020 a cura dell’INPS, arriva il tanto atteso documento di prassi che chiarisce l’ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 (“Cura Italia”) nonché gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.
Con particolare riguardo all’indennità di cui all’art. 28 a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni la nota dell’istituto previdenziale chiarisce che nell’ambito di applicazione sono ricompresi:
- gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione autonoma agricola, di cui al D.Lgs. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD);
- i coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/1959), commercianti (artt. 1 e 20 della L. n. 613/1966) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/1957) iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Per questi ultimi si tratta dell’ampia categoria dei collaboratori delle imprese familiari (ex art. 230 bis C.C.) oppure il coniuge dell’azienda coniugale (ex art. 177 C.C.) per i quali era sorto il dubbio della spettanza dell’indennità in quanto tecnicamente non riconducibili alla categoria dei lavoratori autonomi.
La linea interpretativa dell’INPS è coerente con quanto affermato dal MEF che, in una risposta a una FAQ, ha compreso tra i beneficiari della particolare misura soci di società di persone e di capitali, in quanto verrebbe privilegiata la circostanza dell’iscrizione alla gestione previdenziale, piuttosto che l’inquadramento civilistico e fiscale. Dopo una serie di giravolte interpretative, tra i beneficiari sono compresi anche gli agenti e rappresentanti iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
L’indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria è riconosciuta a condizione che:
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).
Non si riscontra alcun riferimento alla regolarità contributiva, che pertanto non deve ritenersi necessaria, anche in conformità alle risposte del MEF alle FAQ dei giorni scorsi.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione ha natura risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Gli aventi diritto alle indennità potranno presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, accedendo ai servizi del portale dell’INPS, utilizzando alternativamente:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).
Per favorire al massimo la corresponsione delle indennità, in mancanza delle credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
È altresì possibile, in alternativa al portale web, presentare le domande tramite il servizio di Contact Center integrato, da contattare via telefono.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN