Certificazione Unica 2020: i codici 7 e 8

La modulistica disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento della Certificazione Unica 2020 presenta alcune novità, fra le quali la più significativa – o perlomeno quella che ha destato maggiori perplessità – è stata l’introduzione dei codici 7 e 8 all’interno del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il punto 6 della CU, all’interno del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, deve richiamare un codice, attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria suole classificare le somme corrisposte ai percipienti.

Fino allo scorso anno, il codice 7 era denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti”: con tale codice venivano indicate, ad esempio, le cifre erogate a favore dei c.d. contribuenti “forfetari” (art. 1 L. 190/2014 ss.mm.ii.).

La novità del 2020 è che il codice 7 è stato sdoppiato, diventando rispettivamente:

  • Codice 7, da utilizzare per l’indicazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, quali sono i redditi dei contribuenti forfetari;
  • Codice 8, nel caso di erogazione di altri redditi esenti e/o di somme che non costituiscono reddito.

Una prima, basilare, spiegazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è stata quella che distingue il codice 7, dedicando lo stesso all’esposizione dei redditi che figureranno nella dichiarazione del percipiente, dal codice 8, il quale riguarda le somme non tassabili in sede di dichiarazione dei redditi.

Il tipico esempio che si propone è quello del contribuente forfetario, che riceverà una CU così formata:

Il primo modulo riporta certamente l’importo dei compensi, indicati con il codice 7, mentre il secondo modulo espone separatamente, con il codice 8, le spese anticipate e conseguentemente anche il bollo presente in fattura (ove addebitato come spesa anticipata in nome e per conto).

Un caso del tutto peculiare potrebbe essere quello degli sportivi. La tassazione di questa tipologia di reddito, infatti, è sfaccettata, in quanto comprende una parte esente, una parte assoggettata a ritenuta a titolo d’acconto ed una terza parte assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta. La particolarità risiede nell’utilizzo del codice 8 per indicare sia la parte di reddito esente, sia eventuali spese anticipate. Come è evidente, le due poste hanno natura differente, in quanto la parte di reddito esente dello sportivo professionista trova indicazione nella dichiarazione dei redditi di quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate si è poi espressa in tal senso, optando per la non distinzione dei due importi, in quanto entrambi, per ragioni diverse, esenti.

Tutto ciò considerato, la compilazione della CU per il nostro sportivo dilettante potrebbe essere quella rappresentata in figura:

Al campo n. 7 sono così riportati sia euro 10.000,00 di quota reddito esente che euro 100,00 a titolo di spese anticipate.

A tutt’oggi, considerate anche le altre priorità che riguardano il nostro paese, non vi sono altri chiarimenti, ragion per cui sarà ancora una volta la prassi a fornire le giuste indicazioni in merito.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN