A seguito della diffusione del Coronavirus (COVID-19) e della pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020 e Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, riassumiamo le novità riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro domestico, prima fra tutte la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il lavoro domestico non rientra tra le attività sospese
Il DPCM dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ha sospeso in tutto il territorio nazionale, oltre alla maggior parte degli esercizi commerciali, anche le attività di servizi alla persona.
Il decreto, però, non menziona tra le attività di servizio alla persona il lavoro domestico (colf, badanti e baby sitter), obbligando di fatto il Ministero dell’Interno a pubblicare maggiori indicazioni con apposite FAQ; nelle FAQ, infatti, viene esplicitamente chiarito che le prestazioni di lavoro domestico non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.
Come le attività produttive, quindi, anche le attività di lavoro domestico possono proseguire, purché sia assicurato il rispetto delle raccomandazioni per prevenire il contagio
- igiene delle mani e delle superfici;
- distanziamento sociale, ove possibile;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
In generale, sarà necessario, ove possibile, seguire le linee guida indicate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato in data 14 marzo 2020.
Sospensione del versamento dei contributi
L’art.37 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), ha stabilito la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; la sospensione riguarda sia la quota a carico del datore sia la quota a carico del lavoratore, (quindi non dovrà essere trattenuta in busta paga).
Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza alcuna applicazione di interessi o sanzioni.
Il Decreto “Cura Italia”, quindi, ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto già previsto dalla circolare INPS numero 37 del 12 marzo 2020, per i soli comuni dell’inziale zona rossa (Lombardia e Veneto).
Rapporti di lavoro in regime di non convivenza
Per i rapporti di lavoro in cui il lavoratore non risulta essere convivente con il datore di lavoro, è auspicabile, se possibile, sospendere l’attività lavorativa in modo da ottemperare al divieto di uscire di casa. Dal momento che per i lavoratori domestici non sono previsti, purtroppo, ammortizzatori sociali, datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi tra loro (mettendo per iscritto tale decisione) al fine di sospendere momentaneamente l’attività lavorativa.
Rapporti di lavoro in regime di convivenza
Se il rapporto di lavoro domestico prevede la convivenza tra datore di lavoro e lavoratore, si ritiene che il rapporto possa proseguire ma sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno evitare quanto più possibile di uscire di casa (solo per fare la spesa, per effettuare visite mediche e per reali necessità).
Mancato accordo sulla sospensione dell’attività lavorativa
Nei casi in cui datore di lavoro e lavoratore non giungessero ad un accordo scritto per sospendere temporaneamente l’attività lavorativa, il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore un periodo di ferie. Qualora il lavoratore non avesse maturato un numero sufficiente di ore (per i lavoratori non conviventi) o di giorni (per i lavoratori conviventi) di ferie, il datore di lavoro potrà anticiparle, garantendo così una retribuzione al dipendente senza dover interrompere il rapporto di lavoro, per poi recuperarle nei mesi successivi nei quali verranno maturate.
In merito alla possibilità di riconoscere permessi e non ferie, si ricorda che il CCNL dei lavoratori domestici non prevede permessi per questo tipo di casistica (i permessi sono riconosciuti, infatti, solo per effettuare visite mediche documentate, per il lutto di un parente e in caso di nascita di un figlio) se non quelli non retribuiti, che permettono comunque al lavoratore di non lavorare e di non percepire la retribuzione, ma senza perdere il lavoro.
In estrema ratio, il datore di lavoro potrà ricorrere al licenziamento del lavoratore, riconoscendo però allo stesso il periodo di preavviso dovuto in base all’anzianità di servizio. In caso di licenziamento ricordiamo che, previo rispetto dei requisiti, il lavoratore potrà accedere alla NASpI.
Il rapporto di lavoro, infine, potrà essere interrotto anche da parte del lavoratore, il quale sarà tenuto a presentare dimissioni scritte e a rispettare il corretto termine di preavviso.
Autocertificazione obbligatoria
Infine, anche i lavoratori domestici sono tenuti a munirsi di autocertificazione qualora necessitassero di uscire di casa per evadere i compiti relativi alle proprie mansioni, ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia per acquistare farmaci.
Sara Leon – Centro Studi CGN