Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), varato dal Governo italiano contenente misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i vari interventi, consente anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi di sospendere il pagamento delle rate di mutuo fino a 18 mesi.
In particolare, il comma 1, articolo 54 del decreto sopra citato prevede “Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Ai fini di cui sopra, viene permesso l’uso del Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici, al 100% del Ministero dell’Economia, che svolge funzioni di pubblico interesse).
Cos’è il fondo Gasparrini
Il fondo Gasparrini è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2008, poi rifinanziato dal decreto Cura Italia, per chiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo al massimo per due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale per un periodo corrispondente al tempo della sospensione.
Le principali condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:
- il mutuo deve essere necessariamente stipulato per l’acquisto della prima casa e non per un’abitazione di lusso e deve essere stato acceso da più di un anno;
- il capitale residuo del mutuo non può superare i 250.000 euro;
- non si può essere in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni.
Chi ha diritto alla sospensione del mutuo
Le disposizioni normative che hanno fin qui regolamentato l’accesso al Fondo Gasparrini prevedono che il mutuatario dimostri “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo” per almeno una delle seguenti ragioni:
- cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
- cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
- riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.
Finora, quindi, potevano aderire al Fondo Gasparrini solamente i lavoratori dipendenti, i titolari di rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia. Era inoltre necessario aver stipulato un mutuo per un importo massimo di euro 250.000 ed essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivale (ISEE) non superiore a euro 30.000.
Cosa prevede il decreto “Cura Italia”
Il decreto varato ieri, per “un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge”:
- abolisce l’onere di dover possedere un ISEE non superiore a euro 30.000;
- prevede l’estensione della presente agevolazione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità Fondo di solidarietà per mutui prima casa”.
Periodo di sospensione e modalità di presentazione della domanda
Come indicato in premessa, la sospensione dei mutui varrà per un periodo massimo di 18 mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative che regolamentano il Fondo.
Per quanto concerne gli aspetti più operativi, va ricordato bisognerà attendere alcune disposizioni attuative; il comma 3 dell’articolo 54 del decreto Cura Italia, infatti, prevede che “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020”; tuttavia, è probabile che, analogamente alle disposizioni sin qui vigenti, il mutuatario dovrà presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca che ha erogato il mutuo, compilando il nuovo apposito modello, che sarà disponibile sia sul sito web del dipartimento del tesoro che su quello della Consap, che gestisce il Fondo stesso.
Il nuovo regolamento e la nuova domanda che dovranno essere approvati in relazione al periodo di vigenza del decreto (attualmente per 9 mesi), dovranno prevedere, in aggiunta alla documentazione sin qui prevista, la consegna (per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti), dell’autocertificazione indicata dal decreto Cura Italia ed eventuali ulteriori documenti. Non dovrà invece obbligare ad allegare l’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato.
In analogia a quanto già previsto, si ritiene che la domanda dovrà indicare comunque il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Analogamente alle disposizioni fin qui approvare, infine, si ritiene che la domanda di sospensione dovrà essere presentata presso la banca dove è acceso il mutuo. Quest’ultima inoltrerà la domanda alla Consap che, effettuate le verifiche del caso, rilascerà il nulla osta. Una volta acquisito il nulla osta della Consap, la banca comunicherà al mutuatario la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per il periodo concordato.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN