Il Decreto Legge n. 18/2020, al fine di contenere l’impatto economico negativo conseguente all’emergenza “Coronavirus”, ha introdotto alcune misure di sostegno a favore di lavoratori, famiglie ed imprese.
Tra gli aiuti previsti a favore delle imprese, è stato introdotto il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”. Questa agevolazione è rivolta esclusivamente a chi esercita attività d’impresa che non può prescindere dalla conduzione in locazione di un immobile appartenente alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), rimanendone escluse tutte le altre categorie catastali che potremmo considerare “assimilabili”, come ad esempio gli immobili accatastati con categoria C/3, ossia “laboratori arti e mestieri”, gli immobili identificati a catasto con D/8, cioè i “grandi negozi, centri commerciali” e non ultimi gli A/10, relativi a “uffici e studi privati, destinati all’attività professionale”, che hanno in egual misura risentito della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in cui riversa il nostro Paese.
Ma a quanto ammonta il credito? L’art. 65 del Decreto in esame riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione da corrispondere per il mese di marzo 2020.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la norma contempla un riferimento generico alle “locazioni”. Di conseguenza, in base al dettato normativo, sembra che i soggetti che svolgono attività d’impresa in un immobile appartenente alla categoria catastale C/1, in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione, non potranno accedere all’agevolazione in esame.
A mero titolo esemplificativo, non è riconosciuto alcun credito d’imposta per quegli immobili C/1 utilizzati per finalità commerciali in forza di un contratto di comodato oppure detenuti in proprietà, indipendentemente dall’esistenza di un mutuo per il quale viene corrisposta la rata periodica.
E se il conduttore è moroso? Rimanendo sul piano oggettivo, l’art 65 del D.L. parla in termini generici di “canone di locazione relativo al mese di marzo 2020” senza nessun esplicito riferimento alla sua effettiva corresponsione.
Tale vaga formulazione sembrerebbe ammettere la spettanza dell’agevolazione indipendentemente dal fatto che il canone di locazione per marzo 2020 venga effettivamente corrisposto al proprietario.
Tuttavia, vengono in soccorso alla norma i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica al decreto dove si fa riferimento al “pagamento del canone”, precisando che il credito d’imposta trae legittimazione dalle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1, quindi, per usufruire dell’agevolazione, la somma deve essere stata versata.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito d’imposta, l’art. 65, al comma 2 del decreto sopra citato, sancisce che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.
Con lo scopo di consentirne l’utilizzo in compensazione, attraverso modello F24 da presentarsi esclusivamente per via telematica, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 decreto legge 17 marzo 2020 n.18” (Risoluzione n. 13/E).
Vediamo quindi come compilare il Modello F24:
Il decreto, infine, non chiarisce la finestra temporale entro la quale sfruttare il credito d’imposta in oggetto, in ogni caso, l’utilizzo è consentito a partire dal 25 marzo 2020.
Va altresì chiarito che il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali non oggetto di sospensione, per le quali si rimanda all’allegato 1 del DPCM 22.03.2020.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN