Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha previsto all’articolo 88 il “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”. Quali sono i soggetti che hanno diritto al rimborso? Come devono fare per richiederlo?
A seguito delle restrizioni imposte dall’epidemia del virus COVID-19 che attualmente sta mettendo in ginocchio l’Italia, si è provveduto, con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, a disporre la sospensione fino al 3 aprile di numerosi eventi ed attività, tra cui:
- concerti, spettacoli teatrali, cinema;
- accessi a musei ed altri luoghi di cultura.
L’imposizione di tali limitazioni per Decreto ha fatto sì che si configurasse, come disposto all’articolo 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, l’impossibilità sopravvenuta di adempiere alle prestazioni da un lato, e di usufruirne dall’altro.
In un primo momento le conseguenze si sono riverberate sulle società di trasporto, che si sono trovate a rimborsare i biglietti acquistati da soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria, da chi doveva partire da zone interessate da limitazioni della libertà di circolazione, ovvero per raggiungere mete dichiarate inaccessibili od eventi sospesi o annullati.
Successivamente, tale disposizione è stata estesa anche ai venditori di biglietti di ingresso a spettacoli, cinema, teatri, concerti ed ogni altro tipo di evento rimandato o annullato per le suddette cause di forza maggiore. Con il succitato art. 88 del Cura-Italia, infatti, si è provveduto ad ampliare la tutela dei consumatori anche in queste situazioni, disponendo che i soggetti acquirenti di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura abbiano diritto all’emissione entro trenta giorni di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Per ottenerlo, come già previsto dal precedente Decreto per i titoli di viaggio, sarà sufficiente presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Ampia tutela, quindi, per chi ha sostenuto inutilmente spese per titoli di viaggio o per eventi culturali di cui non ha potuto, a causa della pandemia in corso, usufruire. È necessaria, tuttavia, la tempestiva azione da parte del consumatore. A tal proposito si segnala come – non essendo attualmente possibile recarsi personalmente presso i relativi sportelli per richiedere il rimborso – le più note società venditrici abbiano già iniziato a mettere a disposizione dei loro clienti delle apposite procedure online.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN