A seguito della sospensione delle attività scolastiche a causa della diffusione del Coronavirus (COVID-19), il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 dispone nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli.
L’articolo 23 e l’articolo 25 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) stabiliscono due misure di supporto, alternative tra loro, per i genitori lavoratori:
- un congedo parentale straordinario di 15 giorni;
- un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il congedo parentale straordinario
Il congedo parentale è un periodo retribuito di astensione lavorativa che i genitori naturali, adottivi o affidatari che siano in costanza di rapporto di lavoro (esclusi i genitori disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e a domicilio) possono richiedere per prendersi cura del bambino entro i suoi primi 12 anni di vita.
Il congedo straordinario stabilito dal Decreto “Cura Italia” prevede un periodo di astensione aggiuntiva della durata di 15 giorni, a partire dal 5 marzo 2020, che può essere fruita in maniera continuativa o frazionata.
Il nuovo congedo può essere richiesto dal genitore naturale o affidatario, purché l’altro genitore lavori e non sia disoccupato, senza lavoro o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (ad esempio cassa integrazione, NASpI o reddito di cittadinanza), che sia:
- lavoratore dipendente del settore privato;
- lavoratore dipendente del settore pubblico;
- lavoratore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratore autonomo.
Per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, l’importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, ed è prevista la contribuzione previdenziale figurativa.
L’indennità giornaliera riconosciuta ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Ai genitori con figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni spettano comunque i 15 giorni di congedo ma non verrà erogata alcuna indennità economica né sarà riconosciuta la contribuzione figurativa.
Per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applicano i limiti d’età ai fini della fruizione dei giorni di congedo.
Nel caso in cui i genitori avessero già fruito del congedo parentale, infine, a decorrere al 5 marzo 2020, gli stessi periodi verranno convertiti nel congedo straordinario previsto dal decreto.
Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting
In alternativa al congedo parentale straordinario, i genitori con figli di età non superiore a 12 anni hanno la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il limite massimo complessivo di tale contributo è pari a 600 euro, aumentato a 1000 euro per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per le forze di polizia. Come previsto per il congedo straordinario, anche il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting deve essere utilizzato nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 aprile 2020 (periodo di sospensione delle attività scolastiche).
Il bonus verrà erogato a dipendenti privati e pubblici mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50; di conseguenza anche le prestazioni lavorative dovranno essere retribuite con lo stesso strumento. Il contributo verrà riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
Modalità di richiesta del congedo straordinario e del bonus baby-sitter
Il Decreto “Cura Italia” stabilisce, infine, che le modalità operative per accedere al congedo oppure al bonus baby-sitting devono essere stabilite dall’INPS: siamo, quindi, in attesa di una apposita circolare INPS che spiegherà nel dettaglio le modalità di richiesta e di fruizione di entrambi i benefici.
Fanno eccezione i lavoratori statali e tutti i dipendenti pubblici, per i quali l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Sara Leon – Centro Studi CGN