Dal lontano 2008 i soggetti di età pari o superiore a 75 anni possono usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone RAI, in presenza di una determinata soglia di reddito. Con la Legge di Bilancio 2020 è stato innalzato tale limite. Vediamo qual è e la condizione di accesso al beneficio.
Fino all’anno 2017 i soggetti di età pari o superiore a 75 anni avevano diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI se possedevano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98). Già nel 2018 il reddito era stato innalzato a euro 8.000,00.
I commi 355 e 356 della Legge 160/2019 portano a regime l’esenzione, dall’anno 2020, per la medesima tipologia di soggetti che possiedono un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000,00.
Rimangono invariate le sanzioni per indebita esenzione:
- da euro 500 fio a euro 2.000
- oltre al canone non versato comprensivo degli interessi di mora.
Altri requisiti
Per aver diritto all’esenzione, però, oltre al limite reddituale sopra citato i soggetti che ne possono usufruire non devono essere conviventi con altri soggetti titolari di reddito proprio, con esclusione di colf e badanti.
Ricordiamo per completezza che il canone RAI è considerato un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio che sia atto alla ricezione di programmi televisivi.
Sempre la Legge di Bilancio 2020 ha confermato che l’importo dell’imposta è pari a euro 90 annui, da corrispondere:
- con addebito di numero 10 rate mensili di euro 9 direttamente in bolletta, per i soggetti titolari di utenze elettriche
- con modello F24 con codici tributo TVRI e TVNA, istituiti con Risoluzione 53/E/2016.
Rita Martin – Centro Studi CGN