La disoccupazione agricola alla luce del decreto Cura Italia

Con il messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020, l’INPS fornisce maggiori informazioni in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione stabilita dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Alla luce di tali modifiche, riassumiamo quali sono i requisiti per poter richiedere la disoccupazione agricola.

Chi può richiedere la disoccupazione agricola?

La disoccupazione agricola può essere richiesta dai lavoratori agricoli dipendenti (e figure ad essi equiparate) soggetti a cessazione involontaria dall’attività lavorativa:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno, dando luogo a eventuali periodi di mancata occupazione;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

In generale i lavoratori che si dimettono volontariamente non possono accedere all’indennità di disoccupazione, ad eccezione delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri che si dimettono nel periodo di puerperio e di coloro che si dimettono per giusta causa. Anche i pensionati possono usufruire dell’indennità, ma solo se il pensionamento è avvenuto nell’anno in corso. Ultima eccezione riguarda gli iscritti alla Gestione autonoma o separata, i quali rientrano tra i soggetti ammessi solo se il numero delle giornate d’iscrizione è inferiore a quello dei giorni di servizio prestati come lavoratori dipendenti.

Quali sono i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola?

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:

  1. siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza;
  2. abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  3. abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Ai fini del calcolo dei contributi possono essere conteggiati anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.

Quanto spetta di indennità?

L’indennità di disoccupazione agricola spetta:

  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo, le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio e quelle non indennizzabili (ad esempio quelle successive all’espatrio definitivo);
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento (dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni). Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva (non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà).

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, inoltre, determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa (calcolata detraendo dal parametro 270, anno intero ai fini pensionistici, le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo), utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Come e quando deve essere presentata la domanda?

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata esclusivamente in via telematica ma le tempistiche sono state ampliate dall’articolo 32 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”): “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020”.

Con quali modalità viene erogata l’indennità?

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione. Il pagamento può avvenire tramite accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN) oppure con bonifico presso un ufficio postale, previo accertamento dell’identità del percettore tramite presentazione di:

  • documento di riconoscimento;
  • codice fiscale;
  • l’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata al percettore via posta.

Sara Leon – Centro Studi CGN