L’Agenzia chiarisce la tassazione dei compensi arretrati

L’Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla tassazione dei compensi arretrati, stabilendone le modalità in base alla sentenza. Vediamo come.

Con la risposta n. 24 dello scorso 5 febbraio, l’Amministrazione finanziaria si esprime sulla modalità di tassazione dei compensi arretrati, stabilendo che questi sono soggetti a tassazione separata se la sentenza del Tribunale che condanna il sostituto al pagamento non si esprime sul sorretto trattamento fiscale che deve essere applicato.

Nell’interpello, l’istante è un’amministrazione statale che è stata condannata al pagamento di arretrati per docenti non di ruolo impiegati all’estero, assunti a tempo determinato e non più in servizio. La sentenza non si esprime sulla modalità di tassazione di tali emolumenti.

Il sostituto si rivolge all’Agenzia al fine di verificare il corretto trattamento fiscale da applicarsi, in quanto gli insegnanti sostengono che l’importo debba essere erogato al lordo (e non al netto delle ritenute fiscali) e pertanto chiede:

  • se sia corretto applicare la tassazione separata;
  • se sia possibile chiedere ai docenti l’aliquota media, in base all’art.21 del Tuir;
  • se sia corretto applicare invece l’aliquota stabilita per il primo scaglione di redditi vigente per l’anno in cui si deve determinare l’imposta, nel caso in cui non riesca a conoscere l’aliquota media dei singoli.

L’Agenzia delle entrate si esprime chiarendo che: Si ritiene che l’istante dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera b), del Tuir e specifica inoltre che: Qualora l’istante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti determinata ai sensi dell’art.21 del Tuir, potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.

Applicando quindi l’art.17 del Tuir, l’Amministrazione finanziaria intende avvantaggiare il sostituito e, considerato il fatto che la sentenza non si è espressa in alcun modo sulla modalità di tassazione dell’importo, obbliga il sostituto d’imposta ad assoggettare a tassazione separata gli arretrati da lavoro dipendente stabiliti dalla sentenza.

Rita Martin – Centro Studi CGN