L’attività del chiropratico è soggetta ad IVA

Le prestazioni professionali rese dai chiropratici sono soggette ad IVA. A stabilirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 433/02 del 23 dicembre 2019.

Si ricorderà che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, con la sentenza n. 496 depositata il 12 novembre 2019, si era espressa esattamente al contrario. Infatti i giudici avevano ritenuto che, nel caso delle prestazioni rese dal chiropratico, ricorressero tutti i presupposti per applicare l’esenzione dell’IVA. Ciò in considerazione del fatto che “la chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un’arte curativa, nell’ambito del diritto alla salute e non risulta che il legislatore dell’Unione europea abbia inteso imporre agli Stati membri interessati di riservare il beneficio di detta esenzione alle sole professioni regolamentate dalla loro legislazione”.

Ma i giudici di secondo grado dell’Umbria hanno ribaltato tutto: per quanto attiene ai chiropratici, le relative prestazioni non possono ritenersi esenti da IVA perché non ricomprese tra quelle sanitarie, per le quali opera l’esenzione di cui all’art. 10 del DPR 633/72.

Se infatti è vero che la Legge n. 244/2007 ha riconosciuto che la professione di chiropratico rientra tra quelle mediche, è altrettanto vero che la norma rinvia, ai fini della sua valenza, a dei regolamenti attuativi finora mai emanati e non è compito del Giudice valutare il motivo per cui, dopo 12 anni, la stessa sia rimasta inattuata. E, sempre secondo i Giudici, non è condivisibile la motivazione addotta dall’appellante circa la valenza dell’entrata in vigore della Legge n. 3/2018 che abrogherebbe implicitamente la normativa citata, posto che anche tale ultima norma necessita di uno o più regolamenti di attuazione.

In chiusura si riporta la massima della sentenza:

IVA – Prestazioni professionista sanitario “chiropratico” – Esenzione ex art. 10 DPR 633/72 – Non applicabilità

In assenza del regolamento di attuazione in grado d’individuare il profilo professionale del dottore in chiropratica, le relative prestazioni non possono essere comprese tra quelle sanitarie e soggiacciono quindi all’ordinario regime dell’IVA sull’intero volume di affari e nell’aliquota dovuta “ratione temporis”. Non vale pertanto la vigenza della legge n.3/18 art. 7 né la legge n.244/07, comma 355, atteso che anche tali norme necessitano di indispensabili regolamenti attuativi (cfr. Cass.8145/19).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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