Ecco il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sulle modalità del raggiungimento del termine dei 24 mesi al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati.
Premessa
Al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualifiche e specializzazioni e di favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale italiano è stato introdotto il c.d. regime speciale per lavoratori impatriati dal D.Lgs. 147/2015, art.16.
Tale disposizione è stata recentemente modificata dal D.L. 34/2019, art.5, apportando potenziamenti al regime e stabilendone anche i tempi di applicazione; tali disposizioni prevedevano l’applicazione a decorrere dal 2020, ma è stata successivamente anticipata l’applicazione al 2019 e nello specifico ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019. Pertanto, per il periodo precedente tale data, si applicano le vecchie disposizioni normative:
- fino al 29 aprile 2019 i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%
- dal 30 aprile 2019 i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.
A tal proposito, si suggerisce la lettura dell’articolo “Rientro dei cervelli: novità sulle agevolazioni”.
La Legge 147/2015, all’art.16 c.2, stabilisce che il beneficio fiscale compete quindi a:
- coloro che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa al di fuori dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero a
- coloro che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o di specializzazione post lauream avente la durata di almeno due anni accademici (Circolare 17/E/2017).
Le considerazioni dell’Agenzia
Con il Principio di diritto n.4 del 14 febbraio u.s., l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dallo Stato italiano, non è possibile cumulare eventuale periodo di studio con parte del periodo lavorativo: stando all’interpretazione letterale della norma, infatti, il termine dei 24 mesi deve intendersi o interamente di lavoro o interamente di studio.
Rita Martin – Centro Studi CGN