NASpI e imprenditorialità soci cooperative

La “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), è stata introdotta con il D.Lgs. del 4 marzo 2015, n. 22. Per poter usufruire della NASpI, è necessario dimostrare di aver perso involontariamente il proprio posto di lavoro. È il caso, ad esempio, di un licenziamento per giusta causa, della conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato o delle dimissioni per giusta causa.

I soggetti che vi possono accedere sono:

  • i lavoratori dipendenti a tempo pieno e parziale, a tempo determinato e indeterminato, del settore privato, compresi gli apprendisti;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore pubblico;
  • gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico assunto con rapporto di lavoro subordinato.

Per ottenere la NASpI è necessario che tali soggetti abbiano maturato specifici requisiti contributivi:

  • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’evento;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

Per calcolare e determinare la durata del periodo in cui un soggetto può usufruire della NASpI si dovrà considerare un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, e potrà essere percepita per massimo 24 mesi.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS (per il 2020 l’importo è pari a € 1.227,55 – Cfr Circ. Inps del 10 febbraio 2020, n 20).

I soggetti che possono accedere alla NASpI hanno la possibilità di scegliere se ottenere una corresponsione mensile oppure optare per un’altra alternativa che può essere maggiormente utile, ossia la possibilità di ottenere la NASpI in unica soluzione: ciò è previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 che prevede il cd. “incentivo all’autoimprenditorialità” (o “NASpI anticipata”).

Tale incentivo può essere richiesto per attività che comportano autonomia e rischio d’impresa, come:

  • avviare un’attività in forma autonoma o di impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di un’attività lavorativa da parte del socio.

Non è invece possibile accedere all’anticipo quando:

  • il soggetto percettore di NASpI voglia proseguire a tempo pieno un’attività che prima svolgeva in concomitanza con il rapporto di lavoro dipendente cessato;
  • viene instaurata una co.co.co. in luogo del rapporto di lavoro subordinato.

Come evidenziato, la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa è uno dei casi che permette di accedere all’incentivo per l’autoimprenditorialità. La Circolare Inps del 12 maggio 2015, n. 94 ha sottolineato che l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI per la sottoscrizione di capitale di una cooperativa è attribuito direttamente al lavoratore (e non alla cooperativa), il quale è tenuto ad utilizzarlo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il rapporto mutualistico, come si è detto in precedenza, deve avere ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Questa può avvenire:

  • in forma autonoma;
  • in forma subordinata;
  • in forma di una collaborazione coordinata.

Se il soggetto che percepisce la NASpI instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo all’incentivo concesso dall’art. 2, co. 10-bis della L. n. 92/2012 che permette al datore di lavoro, che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di Naspi, di ottenere il 20% dell’importo NASpI residuale e spettante al soggetto assunto.

L’art. 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2020, introduce importanti novità in tema di sottoscrizione di quote di capitale in società cooperative da parte dei soggetti beneficiari della NASpI. La nuova disciplina sancisce la non imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI, quando questa è destinata, per l’appunto, alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Pertanto, così optando, il percettore della indennità di disoccupazione potrebbe ricevere una somma di denaro maggiore rispetto a quella che otterrebbe con la liquidazione mensile (la quale sconta le ritenute IRPEF).

L’incentivo all’autoimprenditorialità comporta indubbiamente dei vantaggi rispetto alla corresponsione mensile: tra questi il più importante è certamente la possibilità di ottenere una somma considerevole da impiegare per fini imprenditoriali.

In primo luogo il riconoscimento dell’incentivo comporta l’impossibilità di accedere alla contribuzione figurativa fini pensionistici e il mancato accesso agli ANF (assegni al nucleo familiare).

Inoltre l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione richiede anche che l’attività di lavoro autonomo (e di socio) si prolunghi per tutto il periodo per il quale si avrebbe avuto diritto alla NASpI erogata in forma mensile

Infine, accettando un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione, si rischierebbe di dover restituire l’intero importo di NASpI anticipato dall’INPS. Diversa fattispecie è quella dell’assunzione presso una società cooperativa al cui capitale si partecipa con l’anticipazione, con lavoro subordinato, che risulta compatibile, come dice la norma stessa.

Perché la novità sia operativa si dovrà attendere il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale siano definite, da un lato, le modalità di attuazione dell’esenzione IRPEF per la NASpI anticipata e dall’altro permettere di verificare che l’importo corrisposto sia effettivamente destinato al capitale sociale della cooperativa.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato