Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI, NASpI Anticipata e DIS-COLL durante il periodo di emergenza da Coronavirus (COVID-19), il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 dispone lo slittamento delle tempistiche utili.
Le modifiche apportate dall’art. 33 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) riguardano i lavoratori soggetti a cessazione involontaria dall’attività lavorativa che siano:
- lavoratori dipendenti per le richieste di sussidio disoccupazione (NASpI);
- collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio per le richieste di assegno di sostegno al reddito (DIS-COLL);
- beneficiari di NASpI che richiedono la liquidazione anticipata in un’unica soluzione (NASpI Anticipata).
Sia la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) che l’“Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata” (DIS-COLL) sono indennità mensili di disoccupazione, istituite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente ed è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione sempre degli ultimi quattro anni.
La prestazione DIS-COLL, invece, è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS (esclusi i titolari di pensione, i titolari di partita IVA e gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso ed è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (in ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi).
Sia la NASpI che la DIS-COLL devono essere presentate esclusivamente in via telematica ma le tempistiche sono state ampliate dal Decreto “Cura Italia”: i termini per la presentazione delle pratiche a sussidio dei lavoratori soggetti a cessazione involontaria dall’attività lavorativa sono quindi passati da 68 a 128 giorni a far data dall’evento.
Tale proroga riguarda tutte le pratiche che saranno presentate nel corso del 2020, coinvolgendo quindi tutti i lavoratori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il Decreto precisa anche che per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno. Questo significa che, qualora il lavoratore abbia cessato involontariamente il proprio lavoro in data 20 marzo 2020, avrà tempo per presentare domanda di NASpI fino al 26 luglio (128esimo giorno). Supponendo poi che il lavoratore presenti domanda di NASpI proprio in data 26 luglio, l’ultimo giorno utile, al lavoratore verrà comunque riconosciuta l’indennità a partire dal 27 maggio (68esimo giorno).
Il Decreto “Cura Italia” è intervenuto anche in merito alle tempistiche di presentazione della domanda di incentivi all’autoimprenditorialità: la NASpI Anticipata.
La NASpI Anticipata si rivolge ai lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro e che intendano:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
L’importo dell’indennità mensile NASpI spettante e non ancora percepito viene liquidato in un’unica soluzione.
Anche la NASpI Anticipata deve essere presentata esclusivamente in via telematica e anche qui le tempistiche sono state modificate dall’art. 33 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”): in questo caso il termine dei 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa per la presentazione della domanda, viene ampliato di ulteriori 60 giorni.
Sara Leon – Centro Studi CGN