Sotto il profilo delle agevolazioni per le imprese e i lavoratori autonomi, il decreto Cura Italia, nonostante le rassicurazioni dell’esecutivo, presenta alcune criticità. Vediamo quali sono le più significative.
I punti più critici riguardano:
- le coperture rigide. Infatti, il timore manifestato in questi giorni è che molti lavoratori autonomi e molte imprese potrebbero rimanere esclusi dai benefici o, nella migliore delle ipotesi, beneficiare di minori importi che verranno man mano concessi se il numero delle richieste saranno superiori agli importi stimati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto Cura Italia;
- l’incertezza delle disposizioni. In questo caso, invece, la criticità è riscontrabile nel ritardo con cui le disposizioni attuative potrebbero essere approvate.
A titolo esemplificativo, di seguito, si cercherà di passare in rassegna (nell’ordine con cui sono indicati nel decreto) le agevolazioni previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, evidenziando le criticità sopra esposte.
Indennità di euro 600
A favore dei liberi professionisti, dei titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata dell’Inps, degli imprenditori e dei relativi collaboratori familiari iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, dei dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, nonché degli operai agricoli a tempo determinato, il decreto 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto per il mese di marzo 2020 una indennità di euro 600. Tale somma, stante il contenuto dell’articolo 27 del decreto Cura Italia, non concorre alla formazione del reddito.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, però, l’articolo 27 stabilisce due condizioni:
- i beneficiari devono essere “non titolari di pensione” ovvero “non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”;
- è necessario presentare apposita domanda. Su questo punto, in questi giorni, è emersa un po’ di preoccupazione poiché, essendo stato stanziato un limite di spesa, c’è il rischio che l’ammontare dell’indennità possa esser ridotta in proporzione al numero delle richieste qualora le domande presentate superino gli importi previsti.
Fondo solidarietà sui mutui prima casa
L’articolo 54 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18 consente l’accesso alle misure della legge n. 244/2007 anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti a determinate condizioni. Pertanto, saranno ammessi al beneficio previsto dal fondo di solidarietà sui mutui prima casa anche ai titolari di partita IVA che potranno così ottenere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo di 18 mesi.
Tuttavia, il suddetto articolo 54 prevede che i beneficiari debbano anche attestare, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una perdita del proprio fatturato di oltre il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. Tale ultimo aspetto non dovrebbe permettere l’accesso alla domanda delle agevolazioni in esame in tempi brevi.
Inoltre, il terzo comma dell’articolo 54 stabilisce la necessità di emanare un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e questo, stante la situazione emergenziale in atto, potrebbe far slittare il momento a partire dal quale potranno essere presentate le domande.
Fortunatamente, un adempimento è venuto meno rispetto alla previgente normativa: la richiesta di accesso al fondo Gasparrini non dovrà essere corredata dalla certificazione Isee.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Anche in questo caso, l’articolo 64 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce in favore di imprese e lavoratori autonomi un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro. L’agevolazione, comunque, non spetterà per spese di importo superiore a 20.000 euro e per quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo al 2020.
Fin qui tutto chiaro ma, dalla lettura dell’articolo 64, emerge che l’agevolazione spetta per le spese documentate e, quindi, è opportuno che le imprese che hanno svolto tale servizio specifichino dettagliatamente tale tipologia di interventi nelle fatture.
Infine, anche per il credito d’imposta in esame, stante il dettato del secondo comma dell’articolo 64, sarà necessario attendere l’emanazione di un decreto interministeriale del dicastero dell’Economia e delle Finanze e di quello dello Sviluppo Economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge. L’obiettivo è quello di assicurare il rispetto del limite dei 50 milioni di euro di spesa per l’anno 2020, nonché stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza da Covid-19
L’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 202, n. 18 disciplina le agevolazioni derivante da erogazioni liberali effettuate tanto in denaro quanto in natura “nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali nonché dai soggetti titolari di redditi di impresa”.
In particolare, il comma 1 del suddetto articolo 66 stabilisce che le erogazioni liberali, fino a un importo massimo di euro 30.000, effettuate dai privati o enti non commerciali, potranno beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%.
Al contrario, le erogazioni effettuate da titolari di reddito d’impresa saranno deducibili tanto dal reddito d’impresa quanto dalla base imponibile dell’Irap, senza che vi sia stabilito alcun limite di spesa.
La principale anomalia, invece, riguarda i titolari di redditi di lavoro autonomo. Stante l’articolo 66, infatti, le somme erogate da tali soggetti sembra non possano fruire di alcun beneficio.
Va ricordato, infine, che per poter godere delle agevolazioni sopra ricordate, le somme erogate a tal fine dovranno avere come destinatari “lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN