Il libro giornale e il libro inventari possono essere conservati senza effettuare la stampa entro il termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Le novità sono quelle portate dall’art. 12 octies del D.L. n. 34 – 2019 convertito con modificazioni in L. 58-2019 (cd. Decreto Crescita) relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici. Con il provvedimento di cui sopra è stata estesa anche al libro giornale ed inventari, la deroga all’obbligo di stampa degli stessi già prevista con riferimento ai soli registri IVA. Il riferimento normativo è l’art. 7 c. 4 quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1994 n. 489 che trattò della semplificazione degli adempimenti. Precisamente è disposto che, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei. La disposizione:
- riguarda i dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi;
- quando, anche in sede di controlli ed ispezioni, i dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Relativamente alla tenuta della contabilità con sistemi meccanografici (la più diffusa, in alternativa ai supporti cartacei), è noto:
- l’aggiornamento delle scritturazioni eseguite con tale modalità, entro 6o giorni dall’accadimento;
- l’obbligo periodico di stampa su supporto cartaceo dei dati inseriti nel sistema meccanografico.
In virtù della novità, di fatto, è consentito che il libro giornale e quello degli inventari siano tenuti con sistemi elettronici (anche la stampa su file) e sia possibile procedere alla loro trascrizione su supporto cartaceo a richiesta degli Organi verificatori.
Essendo venuta meno dal 2001 la numerazione preventiva per blocchi di pagina, è possibile che la stampa dei libri sia eseguita contestualmente alla stampa delle registrazioni.
A questo punto, però, si inserisce la problematica dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
Non sussistendo più l’obbligo della stampa periodica su carta, sulla quale deve essere apposta la marca da bollo nella misura prevista di € 16 (1 o 2 ogni 100 pagine) ci si chiede come fare per essere in regola da questo punto di vista.
Ebbene, non rinvenendosi disposizioni specifiche, risulta maggiormente apprezzabile l’ausilio fornito dalla Fondazione Nazionale Commercialisti del CNDCEC con il recente documento del 17.1.2020.
Essa ricorda che l’assolvimento dell’imposta di bollo nelle stampe dei libri giornale ed inventari effettuate su supporto cartaceo può avvenire in due modi:
- con l’apposizione della/e marca/che da bollo;
- mediante pagamento con modello F23 codice tributo 458T – Imposta di bollo su libri e registri All. A, parte I, Art. 16, DPR 642/72 – istituito dalla Risoluzione n. 174/E del 31.10.2001.
In via interpretativa, si possono delineare due situazioni collegate alle relative ipotesi di comportamento:
- nel caso di stampa periodica su carta del libro giornale ed inventari (anche se non più obbligatoria), si assolverà l’imposta di bollo come si è fatto finora e quindi con l’apposizione delle marche da bollo nella misura prestabilita (€ 16 o € 32 ogni 100 pagine) oppure col versamento mediante il modello F23 come sopra riportato;
- nel caso in cui, tramite la stampa in formato PDF del libro giornale ed inventari, si stabilisca il numero delle pagine che si occuperebbero nel caso di stampa a richiesta degli Organi verificatori, la FNC fa la seguente considerazione: poiché è impossibile assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, dato che di fatto manca il supporto cartaceo su cui applicarlo, è possibile assolvere all’imposta mediante pagamento tramite modello F23, come sopra citato.
In conclusione, anche se di fatto è normativamente prevista la possibilità di evitare la stampa dei libri giornale ed inventari entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi, il legislatore non ha ancora indicato come assolvere all’imposta di bollo, in modo che si possa operare serenamente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo