Il contribuente che ha usufruito della c.d. agevolazione prima casa per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo, categoria catastale A/2, e della relativa pertinenza, categoria catastale C/6, non può avvalersi della medesima agevolazione per l’acquisto di una seconda pertinenza appartenente alla medesima categoria, nemmeno nell’eventualità di fusione tra le due unità pertinenziali. A stabilirlo è l’Agenzia delle entrate, con l’interpello n.66 del 22/02/2020.
In primis, va opportunamente ricordato, che l’agevolazione in esame è disciplinata dall’art.1, nota 2 bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n.131).
Nell’interpellare l’Agenzia delle entrate, il contribuente istante, a sostegno della sua posizione, ha richiamato la Risoluzione n. 154/E del 19/12/2017 con la quale si è stabilito che “Si può fruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.”, ritenendo che tale condizione potesse essere riconosciuta anche in riferimento all’acquisto di una seconda pertinenza.
In sede di interpello, l’Amministrazione finanziaria ha respinto la soluzione interpretativa dell’istante, il quale riteneva infatti di poter nuovamente usufruire dell’agevolazione, procedendo a fondere in un’unica unità immobiliare le due pertinenze (autorimesse categoria C/6), acquistate in tempi diversi e con atti separati.
È utile richiamare l’art.1 comma 3 della sopra menzionata normativa, il quale sancisce che le agevolazioni prima casa “spettano per l’acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze dell’immobile e che sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.
Dobbiamo quindi dare corretta interpretazione alla locuzione “limitatamente ad una per ciascuna categoria”.
Il legislatore ha inteso porre un vincolo di carattere oggettivo alla fruizione del beneficio tributario, circoscrivendolo a specifiche categorie catastali relative alle pertinenze.
In tal modo, si è voluto evitare che il beneficio fiscale trovasse nuovamente applicazione nell’eventualità di acquisto di una ulteriore unità pertinenziale appartenente alla medesima categoria catastale di altra acquistata in precedenza usufruendo dell’agevolazione prima casa.
Si ritiene doveroso ricordare che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per avvalersi del beneficio fiscale in oggetto deve esse effettuata (in mancanza di diverse previsioni normative), in sede di stipula dell’atto di acquisto.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 38/E del 12/08/2005, ha precisato che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.
Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all’acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici sopra menzionati.
A titolo esemplificativo, supponiamo che un contribuente dopo aver già usufruito della agevolazione prima casa per l’acquisto di una unità abitativa con annessa pertinenza, decida di acquistare, con atto separato, una ulteriore unità abitativa con annessa pertinenza appartenente alla medesima categoria catastale. In questa diversa ipotesi, il contribuente potrà usufruire nuovamente della agevolazione prima casa solo se provvederà a fondere le due unità abitative in un unico immobile, mentre, in nessun caso, la fusione delle sole due pertinenze con medesima categoria catastale (ad esempio, C/6) darà diritto ad usufruire nuovamente della agevolazione prima casa.
Nel caso di specie, l’istante, al momento dell’acquisto della seconda pertinenza, non soddisfaceva il requisito principale richiesto, avendo già usufruito della agevolazione prima casa in sede di acquisto della prima pertinenza; pertanto l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretto respingere la soluzione interpretativa avanzata dall’istante.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN