Per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati, è previsto un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS. Quali sono i requisiti per ottenerlo? A quanto ammonta il beneficio? Lo chiariamo attraverso degli esempi pratici.
L’assegno al nucleo familiare, come previsto dall’art. 65 della legge 448/98, integrato, a partire dal 1° gennaio 2015, con la pubblicazione del DPCM n. 159/2013, è un contributo economico, erogato dall’INPS, spettante ai nuclei familiari nei quali sono presenti tre o più figli minori.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente.
Per l’anno 2020, l’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82 (corrispondenti a 145,14 euro per 13 mensilità).
Requisiti
Per richiedere il beneficio è necessario possedere determinati requisiti:
- Avere un valore ISEE, per l’anno 2020, di 8.788,99 euro;
- Nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale;
- Il richiedente deve essere in una delle seguenti situazioni:
- cittadino italiano;
- cittadino comunitario;
- cittadino di paese terzo se:
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino familiare di cittadino italiano, dell’UE o di soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino rifugiato politico;
- cittadino apolide;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
Beneficio
Come già descritto, il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del soggetto che presenta la domanda.
Se il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si verifica successivamente, il diritto al beneficio decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Esempio 1: acquisizione diritto al beneficio in corso d’anno
Ad Anna e Luca, nasce il terzo figlio nel mese di febbraio. Gli altri due figli hanno rispettivamente 5 e 10 anni.
Anna e Luca potranno presentare la richiesta per l’assegno al nucleo familiare per il periodo febbraio-dicembre 2020.
Esempio 2: perdita diritto al beneficio
Marta e Giovanni hanno tre figli minorenni. Il più grande compirà 18 anni nel mese di settembre.
Marta e Giovanni potranno presentare la richiesta per l’assegno al nucleo familiare per il periodo gennaio-settembre 2020.
Esempio 3: perdita e riacquisizione diritto beneficio in corso d’anno
Lucilla e Roberto hanno tre figli minori. Il più grande ha compiuto 18 anni nel mese di febbraio. Nel mese di aprile nasce però il loro quarto figlio.
Lucilla e Roberto potranno presentare due domande di assegno al nucleo familiare:
- la prima per il periodo gennaio-febbraio 2020;
- la seconda per il periodo aprile-dicembre 2020.
La nascita del quarto figlio ha permesso ai genitori di avere nuovamente il requisito di tre figli minori nel nucleo.
In tutti e tre gli esempi, l’importo spettante verrà riproporzionato sulla base dei mesi di diritto al beneficio.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del soggetto richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.
Esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2020 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2021.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica al richiedente.
Se concessa, la richiesta viene trasmessa all’INPS, il quale pagherà gli assegni (mediante accredito sul conto corrente bancario/postale comunicato mediante la compilazione del Modello SR163), con cadenza semestrale posticipata. Saranno dunque erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Attenzione: con circolare n. 48 del 29.03.2020, l’INPS ha comunicato che dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163.
Giulia Breda – Centro Studi CGN