In base a quanto stabilito dall’art.67 del c.d. Decreto Cura Italia sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ma le attività sono veramente sospese?
Rimborsi
All’art.67 c.1 del D.L. 18/2020 è prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Non sono però sospese o escluse le attività degli uffici. Così come specificato nella Circolare 6/E/2020, infatti, anche in questo periodo gli uffici preposti dell’Agenzia delle entrate continuano a svolgere le attività di istruttoria, in riferimento ai rimborsi.
I funzionari addetti potranno anche richiedere tutti i documenti necessari via mail, con lo scopo di evitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti interessati.
Indagini finanziarie
L’art.67 c. 1 del D.L. 18/2020,come citato in precedenza, non sospende né esclude le attività degli Uffici e, pertanto, non sono sospese le richieste di preventiva autorizzazione a richiedere la fornitura di dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell’art. 32 c.1 n.7) del DPR 600/73 e dell’art.51 c.2 n.7) del DPR 633/72.
Anche in questo caso, i funzionari addetti potranno anche richiedere tutti i documenti necessari via mail, con lo scopo di evitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti interessati.
Riassumiamo
Rita Martin – Centro Studi CGN