Come noto, la Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda, pari al 90%, per spese documentate e sostenute in relazione a interventi sulle facciate degli edifici (cosiddetto bonus facciate). Per beneficiare dell’agevolazione, però, è indispensabile che gli interventi siano effettuati su immobili ubicati all’interno delle zone A e B come classificate dal DM n. 1444/1968.
L’articolo 2 del predetto decreto prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq;
- le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Considerato che alcuni Comuni prevedono una classificazione urbanistica diversa, ci si è chiesto quali accorgimenti debbano essere adottati dai contribuenti per poter adempiere alla normativa.
Sul tema, una recente nota del capo di gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ha precisato che il D.M. n. 1444/1968 non obbliga i Comuni ad “applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”. In base a quanto precisato nella nota, quindi, per ottenere il beneficio del bonus facciate (detrazione fiscale del 90%) è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”.
Per ciò che riguarda la richiesta della certificazione urbanistica per l’assimilazione alle zone A e B dell’area in cui sorge l’edificio, rispondendo all’Agenzia delle entrate, il MiBACT ha precisato che la richiesta va fatta solo nel caso in cui “un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”.
Infine, rispondendo a un’interrogazione sul fatto che in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi sia alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle e, pertanto, riguardo alla eventuale necessità di emanare quanto prima le tavole di raccordo volte a individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha evidenziato che “l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria”. Ne deriva, sostiene il sottosegretario “sarà cura dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell’agevolazione in argomento riguardante il Bonus facciate sulla base delle peculiarità del caso concreto”.
A parere di chi scrive, tuttavia, rimettere alla sola amministrazione comunale l’individuazione sul proprio territorio delle equipollenze alle zone A e B sopra descritte, rappresenta la vera criticità per la verifica della condizione di accesso all’agevolazione fiscale.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN