Importanti modifiche all’agevolazione del bonus pubblicità, previsto dal D.L. 59/2019, sono state apportate dall’art. 98 del D.L.18/2020, c.d. Cura Italia, riguardanti la percentuale del credito d’imposta usufruibile.
Le novità riguardanti il bonus pubblicità vengono delineate dal c.d. Decreto Cura Italia all’art.98, che ha modificato, solo per l’anno 2020, sia la percentuale del contributo, usufruibile con un credito d’imposta, sia i termini per la presentazione delle domande per l’anno in corso. È infatti oggi determinato nella misura del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore incrementale, come previsto in origine.
Legislazione precedente
Il bonus, stando al D.L.59/2019, prevedeva un credito d’imposta pari al 75% delle spese incrementali sostenute in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa, Tv, radio, con un differenziale minimo dell’1% in riferimento all’anno precedente, mediante la presentazione di un’apposita domanda, dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate.
Come usufruirne?
Si può usufruire di tale agevolazione per finanziare gli investimenti pubblicitari relativi a campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali sulla stampa e sulle radio e TV locali in previsione per il 2020 ed è dedicato a:
- tutte le tipologie di imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
Non possono essere finanziate campagne pubblicitarie inserite sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse e tutte le spese accessorie, compresi i costi di intermediazione.
Quali sono i requisiti ammessi?
Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, o presso il ROC, dotate in di un direttore responsabile.
Qual è l’ammontare del credito?
Il credito d’imposta è fissato nella misura del 30 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore incrementale.
In caso di ripartizione percentuale sono fissati due limiti:
- nessun contributo può superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
- nessun contributo può superare il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 ed è concesso nel limite del regolamento de minimis.
Come usufruirne?
Va effettuata una prenotazione on-line su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Per richiedere il credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti 2 termini:
- dal 1° al 31 marzo 2020 va presentata la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”
- dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si chiede l’agevolazione) va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
L’invio delle prenotazioni per quest’anno può avvenire dal 1° al 30 settembre. Le domande inviate entro il termine del 31 marzo restano comunque valide anche se il sistema telematico non è aggiornato con le nuove disposizioni: il calcolo del credito di imposta sarà adeguato automaticamente.
In ogni caso sarà possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova nel mese di settembre.
L’incentivo è gestito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Rita Martin – Centro Studi CGN