Con il messaggio n.1621 del 15 aprile 2020 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla richiesta del congedo parentale straordinario per emergenza COVID-19, illustrando nel dettaglio i casi di compatibilità e incompatibilità.
In base agli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) i genitori lavoratori possono richiedere un periodo di astensione aggiuntiva dal lavoro di 15 giorni per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 maggio 2020 (durata della sospensione delle attività scolastiche). L’indennità del congedo COVID -19 è pari al 50% della retribuzione, ad eccezione dei genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per i quali non è prevista indennità economica. Il congedo COVID-19 può essere fruito:
- da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Ma che cosa si intende con “nucleo familiare”? L’INPS precisa che il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, definita dall’art. 4 del DPR n. 223/89 quale “l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”, nel periodo di fruizione del congedo COVID-19. Il nucleo familiare di riferimento, quindi, sarà composto dalle persone iscritte nello stesso stato di famiglia nel periodo di congedo richiesto.
L’Istituto ha anche precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui risultassero iscritti in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, sarà necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori; in quest’ultimo caso il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
Casi di incompatibilità
Vediamo ora i casi di incompatibilità del congedo COVID-19.
- Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
- Congedo parentale. Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 è comunque possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- Riposi giornalieri della madre o del padre “per allattamento”. La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo dei riposi “per allattamento” previsti dagli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001 fruiti per lo stesso figlio.
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa. Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.
- Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19. Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può alternativamente optare per il congedo COVID-19.
Casi di compatibilità
Al contrario, il congedo COVID-19 risulta compatibile nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare dovesse trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- malattia;
- maternità/paternità;
- lavoro agile (smart-working);
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- part-time e lavoro intermittente;
- indennità una tantum, il cosiddetto “bonus 600 euro”, stabilito dal Decreto “Cura Italia”;
- chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 (sospensione dell’attività lavorativa e non cessazione dell’attività).
Infine, in merito alla compatibilità tra congedo COVID-19 e permessi retribuiti per i lavoratori che assistono i familiari disabili, previsti dall’articolo 33 della legge n.104 del 1992, l’INPS autorizza alla fruizione del congedo anche il genitore facente parte dello stesso nucleo familiare in cui nelle stesse giornate l’altro genitore usufruisca dei permessi 104, compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso Decreto Legge n. 18/2020.
Proprio in merito agli ulteriori 12 giorni di permessi stabiliti dal Decreto “Cura Italia”, però, l’INPS specifica anche che:
- non vengono riconosciuti nel caso di cassa integrazione o FIS a zero ore;
- vengono riproporzionati per i giorni lavorativi secondo le regole del part-time verticale nel caso di CIG o FIS a orario ridotto le 12 giornate.
Sara Leon – Centro Studi CGN