Con la circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce una serie di dubbi sorti in seguito al decreto “Cura Italia” che attanagliavano contribuenti e consulenti riguardo alla sospensione dei termini per la registrazione degli atti privati, tra cui i contratti di locazione e comodato, nonché i relativi versamenti dell’imposta di registro.
In primo luogo è stato chiesto se il differimento degli adempimenti tributari si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione, sia in modalità cartacea che telematica, degli atti privati in termine fisso (per esempio contratti di locazione e comodato).
Su questo punto l’Agenzia ritiene utile richiamare la norma che così statuisce: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020” (art. 62, comma 1, D.L. del 17 marzo 2020, n. 18).
Il legislatore utilizza una formulazione normativa ampia, ammettono i tecnici del Fisco, la cui ratio è motivata anche dall’esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale. Se ne deduce che la disposizione assume portata generale, con la conseguenza che tra gli adempimenti tributari sospesi rientra l’obbligo di registrazione in termine fisso, tra cui i contratti di locazione e di comodato (art. 5 DPR 131/1986 – Testo Unico dell’imposta di registro o TUR). Viene precisato, per evitare disparità di trattamento e confusione, che la sospensione riguarda sia le pratiche presentate in forma cartacea sia quelle con modalità telematiche.
Per completezza, è il caso di aggiungere che la sospensione rileva anche per la registrazione degli atti pubblici (per esempio compravendita di immobili), delle scritture private autenticate (per esempio la costituzione di una società in nome collettivo) e di quelle prive dell’autentica (per esempio la costituzione di un’associazione).
Gli adempimenti sospesi i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono effettuati dalle parti obbligate, per esempio nei contratti di locazione e comodato dai due contraenti locatore/comodante oppure conduttore/comodatario, entro 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
In maniera correlata alla registrazione si pone la questione del versamento dell’imposta di registro per gli atti i cui relativi adempimenti cadono nell’intervallo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel documento di prassi si afferma che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione. Di conseguenza, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento.
Possono così verificarsi le seguenti situazioni.
- il contribuente che si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti di locazione o di comodato di immobili può rimandare anche il relativo versamento dell’imposta;
- il contribuente che non si avvale del beneficio della sospensione e chiede la registrazione dei contratti è tenuto al relativo versamento dell’imposta.
È anche il caso di precisare che il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN