L’emergenza Coronavirus ha previsto, tra le altre agevolazioni, anche la possibilità della sospensione delle rate sui mutui prima casa, attuando il c.d. Fondo Gasparrini. A quali categorie è rivolta tale possibilità? Per quanto tempo e come fare per aderirvi?
Il D.L. 18/2020 – c.d. Cura Italia – ha previsto, all’art. 54 la possibilità di richiedere la sospensione per le rate sui mutui relativi all’acquisto dell’abitazione principale, mettendo in atto il c.d. Fondo Gasparrini e ampliandone la platea.
Si ricorda che il Fondo Gasparrini, disciplinato dall’art.2 c. dal 475 al 480 della Legge 244/2007 e successive modificazioni, è riservato ai lavoratoti subordinati e parasubordinati e agli agenti e rappresentanti che si trovano in difficoltà finanziarie e prevede la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui per la durata massima di 18 mesi.
Le categorie ammesse al beneficio
Possono richiedere la sospensione le seguenti categorie di lavoratori:
- subordinati e parasubordinati;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti (categoria per la quale è stata estesa tale possibilità, in via transitoria, dal D.L. 18/2020 per il periodo dal 17.3.2020 al 17.12.2020).
Le condizioni per accedere al beneficio
Per i lavoratori subordinati e parasubordinati, agenti e rappresentanti devono sussistere le seguenti condizioni:
- sospensione o riduzione del apporto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia, con esclusione per questi ultimi della risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento o recesso datoriale per giusta causa, di dimissioni o decesso del lavoratore non per giusta causa. Il Decreto del MEF del 25 marzo 2020 all’art.1 prevede che sia possibile la richiesta per un periodo da 6 a 18 mesi, in caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi con una riduzione almeno del 20% dell’orario complessivo;
- morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile almeno all’80%.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è prevista la possibilità di godere della sospensione purché abbiano conseguito, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività conseguente alle misure contenitive dovute al Covid-19.
I requisiti
Per poter accedere al beneficio, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
- il mutuo contratto non può esser superiore a 250.000,00 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il ritardo del pagamento delle rate non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi al momento di presentazione della richiesta;
- in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione;
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda.
I documenti da presentare
Per lavoratori subordinati e parasubordinati, agenti e rappresentanti di commercio:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, ovvero
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito, ovvero
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non di responsabilità del lavoratore e con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario.
Per lavoratori autonomi e liberi professionisti:
- autocertificazione che attesti la riduzione del fatturato nella percentuale copra citata.
Non è richiesta, per alcuna categoria, la presentazione dell’attestazione ISEE.
Va allegato un documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Come richiedere il beneficio
La domanda va presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate di mutuo, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro. Il modulo può essere compilato online e inviato alla propria banca secondo le modalità da essa indicate.
Rita Martin – Centro Studi CGN