Il D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) ha previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza al 01/09/2021 (art. 5). Sebbene il differimento abbia consolato molti operatori economici, preoccupati di non riuscire ad affrontare per tempo le segnalazioni che sarebbero arrivate ad agosto in caso di crisi, non c’è stato alcun alleggerimento degli obblighi già in vigore, per i quali è necessario un adempimento tempestivo, anche per mettersi nelle condizioni di reagire proattivamente alle tensioni che emergeranno a causa dell’emergenza Covid-19.
Infatti, dal rinvio del Codice della Crisi restano esclusi gli oneri societari di cui all’art. 389, comma 2, D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Gli impegni non rimandati sono quelli che fin dal marzo 2019 hanno interessato le imprese e per i quali è richiesta oggi – nella particolare congiuntura economica che stiamo vivendo – una speciale attenzione.
Ci riferiamo più specificamente alla necessità per le società di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e alle nuove regole in tema di nomina degli organi di controllo.
Infatti, il richiamo all’art. 2086 cod. civ. suggerisce alcune riflessioni sull’esigenza di arrivare preparati al debutto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, momento in cui le disposizioni concorsuali saranno più severe e le regole per la gestione delle crisi d’impresa cambieranno in modo sostanziale.
Decisiva la pronta reazione delle imprese interessate, che sono chiamate a definire il concetto di adeguato assetto organizzativo da applicare alla propria attività, se svolta in forma societaria: occorrerà stabilire l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale, in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti all’interno dell’impresa.
Da questo deriverà l’assetto amministrativo e contabile confacente alla singola situazione, al fine della rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile dei fatti di gestione e la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.
Un cambiamento, come spesso affermato, epocale e che segna un momento di crescita molto importante per il professionista, il quale è chiamato a riappropriarsi del proprio ruolo di consulente aziendale.
Dall’attenzione alla progettazione degli assetti societari, deriva una maggior semplicità con cui le imprese ben gestite potranno approcciarsi agli organi di controllo, spesso professionisti di nuova nomina, che sono chiamati a valutare con grande rigore l’impresa in cui ricoprono il ruolo di sindaci o revisori legali.
È chiaro che, in un contesto ove ogni ingranaggio dell’impresa svolge pienamente la propria funzione se tutti i componenti sono ben armonizzati tra loro, particolare enfasi riveste il concetto di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, responsabilità per la quale è stato concesso un più ampio periodo di rodaggio: bisognerà quindi cogliere l’opportunità di valutarsi ed essere valutati internamente, prima che si giunga al primo settembre 2021 completamente impreparati su come organizzarsi ed eventualmente reagire alle difficoltà.
Le attività più semplici ed immediate potranno essere connesse ad una valutazione di affidabilità delle proprie controparti commerciali, corroborate con la giusta considerazione di variabili qualitative sull’andamento dell’impresa e con l’analisi dei principali rischi di funzionamento. Operazioni impossibili, appunto, se non si dispone di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Mariangela Moretto – Centro Studi CGN