Alla luce delle disposizioni previste dal Decreto “Cura Italia”, sono sorti alcuni dubbi riguardo alla sospensione o meno dei termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione. Ecco quali sono stati i chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze al riguardo.
L’art. 62 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, contenente misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. La sospensione, precisa l’articolo, si applica a tutti gli adempimenti diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
La sospensione citata non prevede espressamente una proroga per le dichiarazioni di successione il cui termine ordinario di presentazione è di dodici mesi dalla data di decesso, come previsto dall’art. 31 del Testo Unico in materia di successioni (D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990).
Tuttavia, come specificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta alle FAQ pubblicate sul sito ministeriale, anche la dichiarazione di successione può essere ricompresa, in senso lato, nella sospensione degli adempimenti tributari, tenuto conto che la stessa viene presentata all’Agenzia delle Entrate e che tale presentazione è legata al pagamento di tributi. Si può pertanto affermare che, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 compresi, si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto “Cura Italia” e l’adempimento potrà essere effettuato, senza applicazioni di sanzioni, entro il 30 giugno 2020 (come disposto dal comma 6 dell’art. 62 citato).
Appare opportuno precisare che le dichiarazioni di successione presentate in questo periodo “di emergenza” vengono comunque evase dalle Agenzie delle Entrate i cui uffici rimangono operativi.
In conclusione, ferma restando la possibilità di presentare comunque la dichiarazione di successione entro il termine ordinario, per le dichiarazioni la cui scadenza è prevista nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, si potrà far valere la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 62 del D.L. 18/2020 provvedendo a tale adempimento entro il 30 giungo 2020, senza applicazione di alcuna sanzione per tardiva presentazione.
Alessandra Manfè – Centro Studi CGN