I professionisti iscritti alle casse previdenziali private contestualmente titolari anche di un rapporto di lavoro dipendente non percepiranno l’indennità stabilita dal decreto cura Italia (ex art. 44, D.L. 18/2020).
È l’importante norma interpretativa contenuta nel decreto Liquidità (ex art. 34 D.L. 23/2020) che risponde ai quesiti formulati dai vari enti previdenziali privati a fronte di una lacuna normativa che aveva lasciato intendere la possibile corresponsione dell’indennizzo anche ai professionisti che svolgono l’attività professionale unitamente allo svolgimento di attività di lavoro dipendente (per esempio l’insegnate di diritto che esercita la professione di avvocato).
La questione nasce in seguito all’introduzione del reddito di ultima istanza in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per via dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire adeguate misure di sostegno.
Il decreto demandava le modalità per l’ottenimento della misura di sostegno a un apposito atto a cura dei ministeri competenti. Il provvedimento emanato nei giorni successivi precisava che i lavoratori autonomi/professionisti, per ottenere l’indennità, dovevano presentare apposita domanda presso gli enti previdenziali dove risultavano obbligatoriamente iscritti, a partire dal 1° aprile 2020, dichiarando, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere già percettore delle indennità e misure di sostegno previste nel decreto legge “cura Italia” (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 000 euro oppure fino a euro 50.000 con comprovata riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Ferme restando le altre condizioni, dall’analisi del punto indicato alla lettera a) emergeva che il possesso di pensione rappresentava l’unica causa di esclusione, con la conseguente possibilità di percepire l’indennizzo per quei professionisti che, accanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale, percepivano altresì redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato (si pensi ai quei soggetti con rapporto di pubblico impiego o presso datori di lavoro privati con contestuale svolgimento di attività libero-professionale).
Con una disposizione di carattere interpretativo viene stabilito che i lavoratori autonomi/professionisti indicati all’art. 44 del D.L. 18/2020, ai fini della fruizione dell’indennità, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto:
- non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
- non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.
La novità in commento ha comportato l’immediata sospensione dell’erogazione delle indennità in favore dei beneficiari, in quanto la modifica dei requisiti di accesso comporta un ulteriore passaggio istruttorio. Dal momento che gli enti di previdenza non sono in grado di sapere quali iscritti si trovino nella condizione di svolgere sia la libera professione che l’attività di lavoro subordinato, con iscrizione presso due casse previdenziali, la sospensione dei pagamenti nonché l’accoglimento di nuove domande sono state sospese, in attesa di nuove istruzioni da parte degli organi competenti.
Nella migliore delle ipotesi sarà necessario richiedere agli iscritti di integrare la domanda con un’autocertificazione con la quale si attesta di non essere titolari di redditi da lavoro dipendente. Tutto ciò porterà inevitabilmente ad uno slittamento dei tempi per quanto concerne l’erogazione degli indennizzi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN