Decreto Liquidità: nuove disposizioni sui finanziamenti dei soci

Il decreto Liquidità (DL 23/2020) ha introdotto delle disposizioni temporanee in tema di finanziamenti alle società. Nello specifico, l’art. 8 del DL 23/2020 stabilisce che “ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile”. Ma quali sono le disposizioni del codice civile che potranno essere disattese in questo 2020?

In primis l’art. 2467, che prevede che i finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata possano essere rimborsati soltanto successivamente alla soddisfazione degli altri creditori sociali e, se il rimborso è avvenuto nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, debbano essere restituiti. Tale principio di postergazione opera nel caso in cui nella società risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure ci sia una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento del socio, in luogo di un finanziamento.

Il medesimo principio opera nell’ambito dei gruppi di imprese, con riferimento ai “finanziamenti effettuati a favore della società, da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti”, così come stabilito dall’art. 2497-quinquies del codice civile.

La ratio della norma è quella di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione delle società, causati appunto dai finanziamenti eseguiti dai soci in luogo del conferimento di capitale di rischio.

Il decreto Liquidità sospenderà per il 2020 i diktat codicistici: i finanziamenti soci effettuati fino al 31 dicembre 2020 non ricadranno nella disciplina della postergazione. I soci finanziatori saranno, per così dire, equiparati a qualsiasi altro creditore sociale.

Con ogni probabilità, tale disposizione rappresenterà un’opportunità ma anche un pericolo da non sottovalutare. Sarà un’opportunità perché i soci saranno incentivati ad apportare risorse finanziarie senza incappare nel meccanismo penalizzante della postergazione; costituirà un pericolo da non sottovalutare perché aziende in default potrebbero reperire agevolmente finanziamenti dai soci, con la libertà di poterli restituire prioritariamente rispetto ai debiti contratti con fornitori ed altri creditori chirografari.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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