Semplificazioni in vista per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l’art. 26 del decreto Liquidità (DL n. 23/2020) ha stabilito nuove scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per le fatture emesse nel primo trimestre del 2020, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri del 2020, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Si ricorda che i termini ordinari per i pagamenti sono i seguenti:
- 20 aprile per le fatture emesse nel primo trimestre;
- 20 luglio per le fatture emesse nel secondo trimestre;
- 20 ottobre per le fatture emesse nel terzo trimestre;
- 20 gennaio dell’anno successivo per le fatture emesse nel quarto trimestre.
E che già con il collegato alla Legge di Bilancio 2020 il Governo era intervenuto sulle scadenze di versamento, prevedendo la possibilità di corrispondere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche semestralmente (anziché trimestralmente) per importi inferiori a 1.000 euro.
Con le modifiche introdotte dal DL n.23/2020, i termini relativi ai primi due trimestri potrebbero variare ulteriormente. Il versamento del 20 aprile potrebbe slittare:
- al 20 luglio 2020, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta del primo trimestre sia inferiore a 250 euro;
- al 20 ottobre 2020, nel caso nel caso in cui l’ammontare dell’imposta complessiva del primo e del secondo trimestre sia inferiore a 250 euro.
I termini di versamento del terzo e del quarto trimestre rimangono invariati.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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