A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-2019 (Coronavirus), cambiano temporaneamente le modalità di richiesta del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le madri e i padri lavoratori.
Le dimissioni volontarie, ovvero l’atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato, vanno presentate esclusivamente tramite modalità online o telematiche (in particolare con il fine di evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco e garantirne la genuinità). Il lavoratore può decidere di farlo in autonomia o può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma (Consulenti del Lavoro, Patronati, ecc.) i quali devono verificare la libera volontà del recesso.
Vi sono tuttavia dei casi in cui il lavoratore può dimettersi senza ricorrere alla procedura online. Fra questi casi vi sono le dimissioni della madre lavoratrice entro il primo anno di vita del bambino o, relativamente ad alcune specifiche tutele, entro i primi 3 anni.
Per la madre lavoratrice (o il lavoratore padre che abbia usufruito al posto della madre del congedo di paternità, sempre fino all’anno di età del bambino) vige un periodo di tutela contro il licenziamento: la stessa cioè non può essere licenziata fino al compimento del primo anno di vita del bambino, se non per:
- giusta causa ovvero colpa grave della lavoratrice che ne giustifica il licenziamento;
- cessazione dell’azienda;
- mancato superamento del periodo di prova;
- scadenza del termine nel contratto a tempo determinato.
Durante il periodo di tutela, anche le dimissioni hanno effetti e procedure diverse, al fine di evitare che la lavoratrice sia portata a dimettersi contro la sua volontà. Rimane fermo l’obbligo di convalida delle dimissioni, ma risulta differente la procedura da seguire: la lavoratrice dovrà far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, presentandosi personalmente con la documentazione necessaria (sia in originale che in copia): lettera di dimissioni con prova di avvenuta consegna al datore di lavoro, ultima busta paga, documento di identità (o permesso di soggiorno in corso di validità), codice fiscale, email/pec del datore di lavoro e codice fiscali dei figli.
Tale controllo è posto a garanzia della genuinità della decisione presa senza alcuna imposizione da parte del datore di lavoro.
La procedura deve essere seguita se in stato di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del figlio, o in caso di adozione o affidamento nei primi tre anni di accoglienza del minore.
A seguito delle misure di contenimento e prevenzione del contagio Covid-2019 (Coronavirus), introdotte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, che hanno previsto, in tutto il territorio nazionale, prescrizioni limitative della circolazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota Protocollo n. 2181/2020, ha previsto, temporaneamente e fino a fine emergenza sanitaria una modalità di convalida alternativa: è disponibile online il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età.
Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Il modello va compilato e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato e deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.
Riassumendo, la procedura “a distanza” da utilizzare durante l’emergenza è la seguente:
- usare il modulo online, valido in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente;
- compilare il modello in ogni sua parte, inserendo tutte le informazioni richieste, comprese quelle desumibili dalla busta paga;
- sottoscriverlo;
- trasmetterlo al competente Ufficio, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati, mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato