A causa della difficile situazione economica causata dalla diffusione del COVID-19, diventano di estrema attualità le agevolazioni fiscali per la registrazione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione.
Si premette che le agevolazioni vigono per qualsiasi tipologia immobiliare e quindi riguardano indifferentemente ad esempio: abitazioni, uffici, negozi, laboratori, locali di depositi merci. La stessa indicazione è valevole per i diversi regimi fiscali cui può essere sottoposto il reddito da locazione, e pertanto sarà possibile usufruire delle agevolazioni fiscali sia nel caso di tassazione ordinaria che a cedolare secca.
L’iniziale accordo economico, legato al godimento in locazione di un immobile, può essere rivisto al ribasso nel corso della durata del rapporto locativo, sulla base di un sopravvenuto accordo tra le parti.
Per motivi legati ai dati registrati nel sistema dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno fare coincidere il periodo della riduzione con quello previsto nel contratto iniziale già registrato. Quindi per esempio, ove il canone annuale di un contratto di locazione (anche se frazionato a mese) decorra dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, è bene che esso sia ridotto in corrispondenza di tale periodo e non, per esempio, dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021. Ciò si segnala sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
Uno sfalsamento temporale, così come sopra descritto, benché certamente possibile nell’accordo tra le parti, a livello di sistema comporterebbe però l’impossibilità di apportare variazioni al periodo 1 febbraio-31 gennaio, non presente nel data base dell’Agenzia delle Entrate.
Col tempo, il proprietario potrebbe facilmente ritrovarsi a dover esibire l’accordo di riduzione registrato, per dimostrare all’Amministra zione finanziaria la regolare dichiarazione del reddito in misura inferiore rispetto al dato presente negli archivi della P.A.
Almeno due copie dell’accordo dovranno essere presentate nello stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è stato registrato il contratto iniziale.
L’accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto al pagamento di alcuna tassa o tributo e nemmeno delle marche da bollo. Ciò, però, sarà possibile se l’accordo riguarderà solo ed esclusivamente l’ammontare del canone di locazione.
Benché in tempi di normali attività lavorative sia preferibile registrare il contratto di variazione non appena convenuta la riduzione, nei tempi di emergenza da COVID-19 si può aspettare tranquillamente. Infatti, come confermato nella Risoluzione Agenzia Entrate n. 60/E del 28.6.2010, non c’è obbligo di registrare l’accordo e quindi conseguentemente non ci sono termini fissi per farlo.
L’opportunità di registrare l’accordo della riduzione del canone risiede nella conoscenza, in data certa, nella quale l’Agenzia delle Entrate prende atto del minor reddito e della minore spesa della quale tenere conto all’atto di una verifica sui redditi dichiarati dal proprietario e dall’inquilino.
Per la registrazione del contratto da portare all’Agenzia delle Entrate, si dovrà compilare il Modello 69.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo