L’emissione della fattura elettronica da parte delle attività che hanno subito le disposizioni di chiusura non è stata prorogata. A confermarlo una risposta dell’Agenzia nella recente Circolare emessa lo scorso 3 aprile.
La risposta data dall’Agenzia è contenuta nella Circolare 8/E/2020, nella quale sono fornite numerose risposte a dubbi interpretativi a seguito dell’emanazione del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia.
La domanda posta riguardava la possibilità di prorogare il termine entro il quale va emessa la fattura elettronica, invocando la causa di forza maggiore (art.6 c.5 del D.Lgs. 472/97), data la particolare situazione di emergenza.
L’Agenzia interviene negando tale possibilità, specificando che l’emissione della fattura è indispensabile per poter usufruire di alcuni dei vantaggi previsti dal D.L.18/2020, ad esempio per poter omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto, e che comunque il documento è indispensabile al soggetto ricevente per poter usufruire della detrazione dell’IVA nel mese o trimestre di competenza.
Pertanto nessuna proroga; il termine rimane fissato nei 12 giorni successivi all’operazione o entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Nella medesima risposta, l’Amministrazione Finanziaria asserisce che può essere concessa la sola sospensione in riferimento ai corrispettivi già memorizzati e lo scontrino elettronico già emesso; in questo caso, il differimento della trasmissione dei corrispettivi giornalieri è possibile in un momento successivo, ad esempio se si verifica un problema di mancata connessione Internet.
Il differimento è ammesso per la sola trasmissione mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che non utilizzano ancora un registratore telematico né la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, continuando a emettere scontrini o ricevute fiscali.
La sospensione riguarda anche la scadenza dei 60 giorni per la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici, sempre che il tecnico incaricato alla rilevazione del dato non possa assolvere l’adempimento a causa dell’emergenza; in quest’ultimo caso, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un successivo momento.
Rita Martin – Centro Studi CGN