In caso di emissione della fattura elettronica vi è l’obbligo di emissione del Documento Di Trasporto? L’Agenzia risponde.
Nel paragrafo 1.8 contenuto nella Circolare 8/E/2020 l’Agenzia risponde a tale richiesta, asserendo che l’obbligo di emissione del DDT è già stato abrogato nel 1996 a seguito dell’emanazione del DPR 472, ad eccezione di alcune tipologie di prodotti (es. fiammiferi e tabacchi).
L’art.1 del DPR 472/96 al comma 3, così cita: Il documento previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall’art. 53 del citato decreto.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, inoltre, che esiste sempre la possibilità di emissione della fattura immediata che sostituisce il DDT, così come previsto dall’art.21 c.4 del DPR 633/72, da emettersi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In questo caso la fattura sostituisce il DDT e può o meno accompagnare i beni durante il trasporto, essendo sufficiente la sua sola emissione.
L’Agenzia quindi afferma che l’alternatività tra fattura immediata e DDT, essendo già prevista dall’ordinamento legislativo, non può derivare dall’emergenza in corso.
Rita Martin – Centro Studi CGN