Fattura elettronica: slitta al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle nuove specifiche tecniche

Il 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica che dovevano entrare in vigore il 1° ottobre p.v. Tale termine è stato prorogato lo scorso 20 aprile al 1° gennaio 2021.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020, pubblicato lo scorso 28 febbraio, aveva infatti stabilito che le nuove specifiche tecniche riguardanti la fattura elettronica sarebbero diventate obbligatorie dal prossimo 1° ottobre, pur potendo utilizzarle fin dal 4 maggio 2020.

Con il Provvedimento 166579/2020 dello scorso 20 aprile, l’Agenzia proroga il termine di entrata in vigore delle suddette disposizioni a partire dal 1° gennaio 2021, pur dando la possibilità di utilizzare i nuovi tracciati dal 1° ottobre 2020, andando a istituire una sorta di periodo transitorio durante il quale sono ritenuti validi entrambi.

Le modifiche riguardano (e riguarderanno) vari aspetti del tracciato, ad esempio:

  • l’eliminazione dell’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del bollo, che diventa opzionale;
  • l’ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali ad esempio, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
  • la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi.

Le modifiche più importanti riguardano però i campi:

  1. Tipo documento (TD), per il quale sono stati previsti i seguenti nuovi codici:
  • TD16 integrazione per acquisti interni
  • TD17 integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD18 integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni
  • TD19 integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento
  • TD22 in caso di estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni o da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio
  • TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita per operazioni triangolari interne
  • TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
  1. Natura dell’operazione (N):
  • N2 per operazioni non soggette – con l’inserimento di due sottocodici
  • N3 per operazioni non imponibili – con l’inserimento di sei sottocodici
  • N6 per operazioni in reverse charge – con l’inserimento di nove sottocodici.

Pertanto, come indicato nel Provvedimento del 20 aprile u.s., le specifiche tecniche, (versione 1.6) di cui all’allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Rita Martin – Centro Studi CGN