I viaggi offerti ai clienti sono costi indeducibili

I costi sostenuti dalle aziende per viaggi turistici offerti ai clienti che abbiano raggiunto determinati volumi di acquisti non sono deducibili. A stabilirlo è la sentenza della Cassazione n. 3381 del 12 febbraio 2020.

Nel caso di specie, una società produttrice di piastrelle in gres porcellanato veniva raggiunta da un avviso di accertamento per l’annualità 2005, in cui l’Ufficio contestava integralmente la deduzione di 320.000 euro spesi per viaggi turistici offerti a clienti che avessero raggiunto determinati volumi di acquisti o di rivenduto. Tale contestazione si basava sul fatto che l’amministrazione finanziaria riteneva che si trattasse di offerte a premio soggette a forma di tassazione particolare e non potessero essere dedotte come costi deducibili al 100%.

In primo grado venivano accolte le ragioni della società contribuente solo parzialmente. Pertanto l’accertamento veniva annullato limitatamente alle deduzioni per indennità suppletiva di clientela, deduzione perdite su crediti e esportazioni non imponibili IVA verso soggetti extracomunitari, mentre veniva confermato l’operato dell’amministrazione per l’omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta per operazioni a premio e omesso versamento di imposta sostitutiva oltre all’erronea contabilizzazione di costi non di competenza.

La società proponeva appello in secondo grado perdendo e poi, infine, in Cassazione, che ribadiva ancora il verdetto: tali costi non sono deducili in nessuna maniera.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione “i regali in natura, che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base ad una promessa unilaterale, vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell’art. 44, secondo comma, lett. b, del R.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 (convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939 n. 973), e non sconti di prezzo ed analoghe facilitazioni, esclusi dalla soggezione alle norme sulle operazioni a premio dall’art. 107, secondo comma del r.d. 25 luglio 1940 n. 1077, atteso che tale norma riguarda gli sconti e le facilitazioni effettuate in base ad una singola pattuizione contrattuale, a consuetudini ovvero a convenzioni ed accordi economici collettivi (Cass., I, n. 6520/1992)”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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