Il congedo parentale e gli altri istituti retributivi

Per far fronte all’emergenza da Covid-19, l’art. 23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in Legge del 24 aprile 220, n. 27) ha introdotto uno speciale congedo parentale a favore dei genitori per la cura dei figli durante la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche.

Tale misura può essere richiesta da uno solo oppure da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

La fruizione è inoltre subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Visti i numerosi dubbi applicativi, l’Inps, con il Messaggio del 15 aprile 2020, n. 1621, ha illustrato alcuni aspetti peculiari del congedo precisando che:

  • i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo Covid-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • durante il predetto periodo di sospensione, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
  • il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo Covid-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo Covid-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Va precisato che si considera disoccupato anche il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID), nonché il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Quindi, sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che (alternativamente) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo oppure sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Diversamente si è in presenza di un soggetto non lavoratore, ovvero di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

È bene poi approfondire la compatibilità del congedo Covid-19 con altre possibili situazioni.

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

In caso di congedo di maternità/paternità, invece, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

La fruizione del congedo Covid-19, poi, è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

E ancora, la fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, come lo è in caso in cui uno dei genitori sia occupato con contratto di lavoro part-time o intermittente (a chiamata), o qualora lo stesso genitore beneficiario del congedo abbia richiesto una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (indennità autonomi, stagionali, agricoli, etc).

Il congedo Covid-19, poi, risulta compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività, come lo è con eventuali periodi di aspettativa non retribuita richiesti.

Relativamente ai permessi per assistere figli con disabilità vi sono ipotesi di compatibilità: il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 (15 gg) con i permessi di ulteriori 12 gg di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio. Analogamente sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

È qui importante precisare che le 12 giornate di congedo previste dall’articolo 24 del decreto legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, invece, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. È inoltre possibile fruire del congedo Covid-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Infine le giornate di congedo Covid-19 risultano incompatibili con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato