Dall’Agenzia delle Entrate arriva un importante chiarimento a proposito di un soggetto forfettario che percepisce un reddito da lavoro tassato separatamente (art. 17 TUIR).
Le condizioni d’accesso, per il mantenimento e la fuoriuscita dal “regime fiscale forfettario” sono contenute negli artt. da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, che nel tempo ha subito diverse modifiche.
Tra i cambiamenti più ricorrenti nel tempo, si annoverano quelli che riguardano il rapporto tra il regime agevolato e il reddito di lavoro dipendente.
Ciò perché una delle preoccupazioni del legislatore è stata quella di evitare che il regime agevolato potesse provocare storture nel mondo del lavoro.
Infatti, un regime fiscale di lavoro autonomo particolarmente conveniente può spingere all’occulta sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente con uno indipendente.
E ancora il legislatore si è preoccupato di circoscrivere la fruizione del regime forfettario ai soggetti che effettivamente presentano ridotte dimensioni di esercizio di attività d’impresa o professionali.
Nel tempo tanti interpelli sono stati rivolti all’Agenzia delle Entrate per conoscere il suo parere in merito a dubbie casistiche, ma tra queste spicca la Risposta n. 102 del 14.4.2020.
Il quesito viene posto dal titolare di una ditta che si avvale del regime forfettario (Legge n. 190-2014), che contemporaneamente percepisce anche un reddito da pensione che, riferito al 2019, sebbene ancora non certificato, viene quantificato inferiore a € 30.000. Per le regole attuali, fin qui, nulla di particolare.
Ma l’istante prosegue facendo presente che nell’anno 2019, in via straordinaria e con tassazione separata, ha percepito un pagamento da parte dell’INPS a titolo di arretrato per l’anno 2018.
Tale arretrato, però, sommato al reddito da pensione, supera € 30.000 e da qui nasce la necessità di sapere se è possibile proseguire nel regime agevolato per l’anno 2020.
La soluzione interpretativa dell’istante è che l’arretrato non debba essere cumulato al reddito da pensione 2019, ma la conclusione viene posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate.
L’AdE, per motivare la risposta positiva alla soluzione prospettata, richiama l’art. 1 c. 57 lett. d-ter della L. n.190-2014. Esso prevede che, per avvalersi del regime forfettario, il contribuente deve avere percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR in misura non eccedente € 30.000.
Orbene, gli artt. 49 e 50 citati attraggono alla casistica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato quelli derivanti dalle attività ivi definite ma in costanza di svolgimento. Mentre l’emolumento arretrato è estraneo a detta casistica, perché disciplinato dall’art.17 del TUIR.
Pertanto, considerato che il reddito di pensione contemplato nell’art 49 e conseguito dall’istante è inferiore a € 30.000, l’AdE conclude che, non integrandosi la causa ostativa di cui al predetto art. 1 c. 57 lett. d-ter L. n. 190-2014, l’istante potrà applicare il regime forfettario per l’anno 2020.
Ecco quindi che l’impeccabile ricostruzione logico-sistematica della normativa, fornita dall’AdE sulla base della situazione rappresentata dall’istante, ben potrà essere d’indirizzo per tante situazioni analoghe.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo