A fronte di un sistema previdenziale in profonda crisi, i cittadini ricorrono sempre di più a soluzioni alternative per proteggere il proprio futuro e quello delle proprie famiglie. Sovente vengono stipulati contratti assicurativi sulla vita finalizzati a realizzare piani pensionistici individuali o polizze assicurative. Come riconoscere le fattispecie e quali diversi vantaggi fiscali prevedono? Vediamolo assieme.
Entrambe le soluzioni costituiscono delle forme di risparmio, ma la natura e gli scopi sono differenti, come anche i regimi fiscali che li regolano. In primis, è utile chiarire di cosa si parla:
- i piani pensionistici individuali (PIP), istituiti da compagnie assicurative, sono dei contratti di assicurazione sulla vita finalizzati ad integrare la pensione obbligatoria;
- le assicurazioni sulla vita sono dei contratti in cui l’assicuratore si impegna a versare un capitale o una rendita nel momento in cui avviene un determinato evento, futuro e incerto, attinente alla vita umana.
Si evince, quindi, che il primo strumento persegue la finalità di “integrare la previdenza di base obbligatoria”, garantendo il mantenimento di un certo tenore di vita nel momento in cui si giunge all’età pensionabile, mentre il secondo mira a tutelare sé stessi o i propri familiari nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato (es. morte), che incide sulla situazione personale e patrimoniale.
Cosa comporta a livello fiscale?
Il legislatore all’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, ha ricompreso fra gli oneri deducibili “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005”. I PIP possono essere, quindi, indicati nei righi dall’E27 all’E30 del modello 730 (RP 27-30 del Modello Redditi), a seconda dei casi, e i relativi contributi versati saranno sottratti dal reddito complessivo del contribuente nel limite annuo di 5.164,57 €. Per quanto riguarda, invece, i premi versati a favore delle polizze vita (rigo E8 del modello 730 e RP8-10 del Modello redditi, entrambi con codice 36) non è prevista una deduzione, bensì una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dell’importo con un massimale annuale di 530,00 €. Per verificare tutte le condizioni che permettono di godere del beneficio si rinvia all’articolo Detrazione Irpef per premi assicurativi vita e infortuni.
Facciamo degli esempi:
- Paolo ha un reddito di 20.000,00 € e piena capienza. Nel 2019 ha corrisposto 700,00 € di contributi per il suo PIP. Può quindi compilare il rigo E27 del 730/2020 inserendo l’intero importo, dal momento che il massimale è fissato in 5.164,57 €. Poiché Paolo deduce l’intero ammontare di contributi versati dal totale imponibile (rideterminando così la quota Irpef a suo carico), recupera un importo pari a 189,00 € dalla liquidazione del dichiarativo.
- Pietro ha un reddito di 20.000,00 € e piena capienza. Nel 2019 ha versato un premio di importo pari a 700,00 € per una polizza assicurativa sulla vita. Dal momento che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del rigo E8/cod.36 è pari a 530,00 €, Pietro potrà recuperare una somma pari a 101,00 € dalla liquidazione del 730/2020.
Va specificato che il risultato della liquidazione del 730 e del Modello Redditi varia in base alla capienza del dichiarante e, solo per la previdenza complementare, anche in relazione alle aliquote Irpef.
Come riconosciamo dalla documentazione se si tratta di assicurazione o piano pensionistico?
Nelle certificazioni rilasciate dalla società assicurativa generalmente è chiarito se il versamento comporta come beneficio fiscale una deduzione o una detrazione. Quando si tratta di PIP, inoltre, spesso si cita il relativo riferimento di legge (D.Lgs. n. 252 del 2005) e la finalità dei contributi, ossia la previdenza complementare. In ultimo, solitamente si utilizza il termine “premio” per l’assicurazione e “contributo” per la pensione integrativa.
Alle volte, le assicurazioni rilasciano delle certificazioni con la generica dicitura “contratto/polizza di assicurazione sulla vita” che potrebbe adattarsi ad entrambe le fattispecie, generando incertezze in sede di elaborazione del dichiarativo. In tali casi, per dissipare qualunque dubbio, è necessario prendere visione del contratto stipulato con la società assicurativa dal quale emerge la natura e la finalità dello strumento prescelto.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN