Nella difficile situazione scatenata dalla pandemia da Covid-19, fioccano le richieste di riduzione di pagamenti dovuti per la fornitura di beni e servizi già fatturati, motivate dalla disastrosa crisi di liquidità che sta coinvolgendo le imprese del nostro Paese. Si tratta di richieste che riguardano soprattutto i settori che hanno dovuto sospendere le attività dopo aver effettuato acquisti di merce e materiale di consumo, che non hanno poi potuto mettere sul mercato, e sono rimasti in giacenza in magazzino con relativa perdita di valore. Si pensi al settore dell’abbigliamento, del turismo e ai vari dettaglianti e artigiani per i servizi alle persone con negozi e botteghe chiuse.
Vediamo quali sono gli strumenti e i passaggi da intraprendere tra le parti, posto che una semplice dilazione di pagamento non riesca a risolvere la questione riportando in equilibrio lo scambio tra le parti del rapporto contrattuale.
Ipotizzando la fornitura di merci o la prestazione di un servizio, i passaggi procedurali da considerare per la rinegoziazione dell’accordo dovrebbero prevedere i seguenti momenti:
- Accordo integrativo: in seguito alla richiesta di riduzione del corrispettivo, le parti stipulano un accordo indicandone i contenuti, l’eventuale dilazione di pagamento, nonché la riduzione o sconto incondizionato applicato;
- Emissione della nota di credito (imponibile e IVA) a cura del fornitore con il richiamo all’accordo sottoscritto e una breve descrizione che sommariamente potrebbe essere del tenore seguente: “Riduzione di prezzo per sconto incondizionato a forfait a seguito degli effetti economico-finanziari della pandemia da Covid-19 relativamente alle fatture emesse nel periodo di riferimento”;
- Trasmissione/ricezione della nota di credito tramite il SDI e successiva registrazione del documento contabile nei registi IVA.
L’ipotesi più diffusa è rappresentata dallo sconto forfettario o incondizionato. Si tratta di una riduzione di prezzo accordata a seguito di una intesa sopravvenuta tra le parti. In questo caso si ritiene possibile l’emissione di una nota credito, con evidenziazione di imponibile e IVA, in ragione dell’art. 26, commi 1 e 2 del DPR 633/1972.
Il comma 2 del richiamato articolo così recita: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. Con il successivo comma 3 viene specificato che il comma 2 dell’articolo 26 non può essere applicato dopo il decorso di un anno dall’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di “sopravvenuto accordo fra le parti”.
Secondo la normativa in materia di IVA, l’interpello 172/2019 ci offre l’occasione per ribadire che:
- la riduzione di prezzo a seguito di successivo accordo tra le parti deve avvenire necessariamente entro un anno dall’operazione principale e comporta l’effettuazione di variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA con emissione della relativa nota di credito;
- la variazione in diminuzione di quanto previsto in origine può avvenire senza limiti di tempo nei casi espressamente previsti dalla norma, tra i quali rientrano le ipotesi di concessione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente;
- per completezza si segnala, invece, che l’effettuazione della variazione in aumento, anche per via del sopravvenuto accordo tra le parti, è sempre obbligatoria e senza limiti di tempo.
Dal punto di vista operativo, è il caso di ricordare che la nota credito ai fini IVA può essere emessa solo dal fornitore, che la deve inviare allo Sdi, secondo le usuali modalità.
Dal punto di vista contabile, per il creditore tale sconto deve essere contabilizzato in riduzione dei ricavi dell’esercizio, mentre per l’altra parte rappresenta una rettifica di costi, nel caso in cui l’accordo sullo sconto incondizionato avvenga nell’esercizio; mentre si tratta di sopravvenienza quando l’operazione si perfeziona in un esercizio successivo a quello dell’operazione principale.
Ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires e Irap), la riduzione dell’importo da pagare quale sconto modifica la base imponibile dell’esercizio, comportando minori ricavi per il fornitore e minori costi per il committente.
Un’ipotesi meno diffusa è rappresentata dalla rinuncia o remissione del debito da parte del fornitore che si configura quale atto unilaterale del creditore. In tale ipotesi non è possibile l’emissione di una nota di variazione, in quanto si tratta di una liberalità. Di conseguenza:
- l’IVA resta in capo alla parte rinunciataria;
- la componente reddituale non è fiscalmente deducibile.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN