L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, ha pubblicato sul proprio sito internet un’autocertificazione per l’esclusione dalla nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti da consegnare al committente o all’appaltatore e uno schema di sintesi dei controlli che questi ultimi devono svolgere in merito alla documentazione che l’impresa che esegue i lavori trasmette.
In particolare, l’associazione dei costruttori ha predisposto:
1) un fac-simile di autocertificazione da utilizzare per i rapporti in essere al 1° gennaio 2020 e da trasmettere ai propri committenti. In merito al presente documento, va ricordato che, sebbene non espressamente prevista dalla vigente normativa, con tale attestazione l’impresa esecutrice dei lavori può dichiarare sotto la propria responsabilità che non ricade nella previsione dell’art. 17-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto il lavoro in oggetto è caratterizzato da:
- non prevalente utilizzo di manodopera, tenuto conto che il rapporto tra retribuzione lorda riferita ai lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell’esecuzione dell’opera/del servizio e il prezzo complessivo della/o stessa/o è di importo inferiore al 50%;
- utilizzo di beni strumentali:
- di proprietà di soggetto diverso dal committente e a quest’ultimo non riconducibili in alcun modo;
- di proprietà del committente in via occasionale;
- di proprietà del committente ma non indispensabili per l’esecuzione dell’opera/del servizio. Si ricorda che per i nuovi contratti, gli elementi indicati nell’autocertificazione possono essere inseriti nel contratto con la finalità di attestare le cause di esclusione dalla suddetta disciplina;
2) uno schema che riepiloga in sintesi i controlli che il committente deve effettuare sulla documentazione che l’impresa esecutrice ha trasmesso.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN