Il D.M. 6 aprile 2020, in attuazione dell’art. 96 del D.L. “Cura Italia”, aveva esteso l’indennizzo di 600 euro, previsto per i lavoratori autonomi, anche ai collaboratori sportivi impegnati in federazioni nazionali, società e associazioni dilettantistiche, o in enti di promozione sportiva. Nelle ultime settimane, però, molte richieste sono state respinte. Ecco perché.
È necessario sottolineare, in primis, che quello dei collaboratori sportivi è un settore caratterizzato da un’estrema varietà nella tipologia delle collaborazioni e nelle forme contrattuali. Come se non bastasse, tali attività sono in larga parte non censite in modo sistematico e, di conseguenza, le stesse autorità pubbliche non erano in grado di definire con precisione a quanto potesse ammontare la platea dei potenziali beneficiari dell’indennità di 600 euro. Si avvertiva da diversi anni l’esigenza di una riorganizzazione del settore e di un censimento puntuale di tutte le figure professionali che ruotano intorno a questo mondo. Con l’emergenza da Covid-19, questi nodi sono venuti al pettine.
Molti tesserati delle federazioni sportive nazionali (arbitri, allenatori, ecc.) che avevano fatto richiesta per accedere all’indennità per il mese di marzo, si stanno vedendo respingere le loro richieste. La ragione addotta per questi dinieghi è che il rapporto di collaborazione sportiva (requisito indispensabile per l’accesso al bonus) debba basarsi su un vincolo negoziale. In altre parole, il collaboratore deve svolgere l’attività sportiva in forza di un “contratto di collaborazione” o di una “lettera di incarico”. Ciò esclude dalla fruizione dell’indennità quei soggetti che sono semplicemente dei tesserati ma non hanno sottoscritto un vero e proprio contratto di lavoro, in quanto, non era condizione necessaria per l’attività svolta. A tal proposito risulta emblematico il caso degli arbitri che sono tesserati nelle varie federazioni sportive e svolgono la propria attività sulla base delle designazioni che ricevono dal settore arbitrale. I tesseramenti e le designazioni non costituiscono un vincolo negoziale e non sono titoli idonei ai fini del Decreto Ministeriale sopraindicato.
Come se non bastasse, tale precisazione, in contraddizione con le specifiche fornite inizialmente, è arrivata in un momento successivo rispetto al 30 aprile 2020, termine ultimo per la presentazione della domanda per l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo. Per questo motivo, diverse federazioni sportive stanno valutando la possibilità di fare ricorso sulla base del principio del “legittimo affidamento”. Sarà questa la strada giusta?
Nel frattempo, con il nuovo decreto in corso di approvazione nel mese di maggio, si attende l’estensione dell’indennità di 600 euro in favore dei collaboratori sportivi, anche per il mese di aprile. Resta da capire se le restrizioni fin qui descritte saranno definitivamente chiarite e normate in modo da non dare più adito a fraintendimenti o dubbie interpretazioni.
Arnido Doci – Centro Studi CGN