Tra gli adempimenti previsti per beneficiare del bonus ristrutturazioni, vi è l’invio della Comunicazione all’Azienda sanitaria locale. Chiariamo in cosa consiste, le tempistiche e le modalità di presentazione, e le conseguenze del mancato invio.
L’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori debba trasmette all’azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare. La Circolare 13/E del 31.05.2019 chiarisce, inoltre, quali indicazioni deve contenere, ossia:
- le generalità del committente dei lavori e l’ubicazione degli stessi;
- la natura dell’intervento da realizzare;
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- la data di inizio dell’intervento di recupero.
Tale onere, connesso alle spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), va adempiuto solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro lo preveda espressamente. Si tratta, nello specifico, di una delle seguenti condizioni:
- la presenza, anche non contemporanea, nello stesso cantiere, di più imprese esecutrici;
- una variazione intervenuta in corso d’opera per cui un cantiere che, inizialmente non era soggetto all’obbligo di notifica, successivamente ricade nell’ipotesi precedente;
- l’intervento di un’unica impresa esecutrice in presenza di almeno 200 uomini/giorno.
Cosa si intende con 200 uomini/giorno?
Trattasi di un’unità di misura utilizzata per verificare la media giornaliera di chi partecipa all’intervento di ristrutturazione al fine di comprendere l’entità del cantiere. Il calcolo, sebbene con risultati approssimativi, prevede la moltiplicazione tra due parametri: la somma delle giornate impiegate per realizzare l’opera e il numero dei lavoratori (anche autonomi) coinvolti nell’intervento. Ad esempio, se nell’eseguire i lavori hanno partecipato 10 uomini per 20 giorni, vi sono 200 uomini/giorno ed è quindi necessario inviare la comunicazione alla ASL. Medesimo risultato se ad eseguire l’intervento è un solo soggetto che impiega 200 giorni per terminare il lavoro.
Per quanto attiene alle modalità di invio, è possibile procedere alla trasmissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi stabiliti da ogni Regione, in ogni caso prima dell’inizio dei lavori. L’Azienda sanitaria a cui inviare la comunicazione è quella competente per il territorio e va individuata sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato oggetto di ristrutturazione. Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere ed esibita all’organo di vigilanza, in caso di richiesta. Per quanto attiene, invece, i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di documentazione connessa ad un onere pluriennale (la spesa di ristrutturazione è detraibile in 10 quote annuali di pari importo) è bene conservare il documento per 15 anni così da poterlo produrre all’Amministrazione finanziaria in caso di accertamento volto a verificare la spettanza del beneficio fiscale.
Nel caso di inadempimento, infine, si decade dal diritto a godere dell’agevolazione e, contrariamente a quanto previsto per la scheda descrittiva inviata all’ENEA in caso di ecobonus, non vi è modo di rimediare all’inosservanza.
Giulia Zanotto – Centro studi CGN