Redazione del bilancio e continuità aziendale: gli amministratori si chiedono cosa indicare nei prospetti e nelle relazioni di quelle società con i conti a posto fino al 31 dicembre dell’anno scorso e in profondo rosso qualche mese dopo per l’infuriare della pandemia da Covid-19. Sull’argomento sono intervenuti l’OIC (Organismo italiano di contabilità), Assonime e la Fondazione nazionale commercialisti in collaborazione con Sidrea (società italiana docenti di economia aziendale), fornendo notevoli spunti e indicazioni.
Il principio della continuità aziendale (going concern) è disciplinato dall’art. 2423 bis, comma 1, n. 1) del codice civile dove viene stabilito che le valutazioni delle voci di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione aziendale per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Vuol dire che il redattore del bilancio deve formulare le valutazioni considerando l’azienda un complesso economico funzionante, orientato alla produzione di reddito e in grado di realizzare le proprie attività nonché soddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.
Per via dei pesanti effetti prodotti dalla pandemia, l’OIC ha ritenuto di dover analizzare i contenuti dell’art. 7, del D.L. 23/2020 per fornire supporto interpretativo agli amministratori e ai loro consulenti nel difficile compito di redazione dei bilanci. Si ritiene essenziale riportare i contenuti dell’articolo menzionato: “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”. “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.
In buona sostanza, anche in virtù di quanto indicato nella Relazione illustrativa, si tratta di neutralizzare gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19 “… consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020”.
La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, “congelata” in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato a normalità, al fine di evitare che siano adottati “criteri deformati”.
I contenuti del documento in esame, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020, ipotizzano i seguenti scenari:
- in presenza del presupposto di continuità:
- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;
- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);
- in assenza del presupposto di continuità aziendale:
- se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2020, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.
Per quanto concerne i bilanci 2019, l’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al giorno della chiusura totale avvenuta nella seconda metà del marzo del 2020.
Per questa ragione, nei documenti di bilancio per il 2019:
- è possibile escludere interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali, nel presupposto che il Covid-19 è un evento non di competenza del 2019;
- è necessario e sufficiente riportare le argomentazioni in merito nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” nella nota integrativa nonché nella “evoluzione prevedibile della gestione” da indicare nella relazione sulla gestione, facendo riferimento alla data di approvazione del bilancio.
Per rendere l’informativa più efficace, è possibile inserire una serie di elementi informativi direttamente e indirettamente legati alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, in modo da metterne in evidenza gli effetti che ne derivano, suddividendoli per le diverse aree funzionali:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento;
- attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.
Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi e se indicabili con attendibilità, informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all’impatto sui contratti esistenti, all’andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all’andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all’utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modifica nelle politiche di tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN