Al fine di aiutare le imprese edilizie a rialzarsi dopo lo stallo dovuto alla diffusione del Coronavirus, il Governo interviene con una misura fiscale decisamente epocale. Si tratta dell’ormai famosissimo superbonus al 110%.
La pubblicazione in Gazzetta del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 l’ha reso ufficiale: i contribuenti potranno beneficiare di un’agevolazione che permette di eseguire i lavori a costo zero. Vediamo come.
I soggetti beneficiari
A godere del nuovo beneficio sono le persone fisiche, non nell’esercizio della professione o di attività d’impresa, aventi un titolo legittimo sull’immobile oggetto dell’intervento. Si tratta, ad esempio, di proprietari, titolari di diritto reale di godimento e detentori (ad esempio comodatari o conduttori) dell’immobile. L’art. 119, comma 9, prevede che l’agevolazione sia estesa anche agli Istituti autonomi case popolari (IACP), o enti con le medesime finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le tipologie di edifici
Gli interventi sono detraibili se eseguiti sull’abitazione principale, sia essa una singola unità immobiliare o un appartamento di un condominio. Per quanto attiene le seconde case, la detrazione è esclusa solo per gli edifici unifamiliari.
Gli interventi agevolati
A beneficiare dell’agevolazione sono solo i lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 a 31 dicembre 2021, rientranti nelle categorie del sismabonus e dell’ecobonus.
Per il primo è richiesto che l’immobile sia sito nelle zone sismiche 1, 2 e 3, come indicato nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e l’intervento comporti la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici. Inoltre, qualora si stipuli sull’immobile oggetto dell’intervento una polizza volta a coprire il rischio di eventi calamitosi, sarà possibile cedere il credito alla compagnia assicurativa e godere della detrazione del 90% sul premio, anziché del 19% attualmente previsto.
Gli interventi, invece, finalizzati alla riqualificazione energetica che permettono di ottenere il superbonus sono:
- le opere di isolamento termico riguardanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- la sostituzione, in un condominio, degli impianti di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato che sia almeno di classe A o a pompa di calore o a microgenerazione;
- la sostituzione, in edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Inoltre, se eseguiti contestualmente ad una delle tipologie di opere di cui sopra, beneficiano della medesima percentuale di detrazione anche:
- l’installazione impianto fotovoltaico (ricollegabile anche al sismabonus);
- le opere di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- la posa di schermature solari;
- gli interventi relativi a pareti esterne, coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi;
- l’Installazione colonnine di ricarica;
- il montaggio di pannelli solari.
In tutti questi casi i lavori, nel loro complesso, dovranno comportare la riduzione di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta; ciò è dimostrabile attraverso la presentazione di due APE (attestati di prestazione energetica), uno antecedente ed uno successivo ai lavori. Il limite di spesa da rispettare resta quello già previsto per ogni tipologia di intervento così come indicato dalla normativa vigente, ad aumentare è solo la percentuale di detrazione spettante.
Le modalità per usufruire del beneficio
Il contribuente può fruire del superbonus:
- nella dichiarazione dei redditi, detraendo dall’imposta lorda le spese sostenute in 5 quote annuali di pari importo;
- mediante uno sconto in fattura che permette al contribuente di non pagare alcuna somma e all’impresa esecutrice di acquisire un credito del 110% cedibile a soggetti terzi, anche operatori finanziari;
- attraverso una cessione del credito alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad intermediari finanziari, di importo pari alla detrazione del 110%.
È bene rivolgersi a professionisti del settore, quali i consulenti fiscali e i CAF per studiare a tavolino quale sia l’opzione più conveniente ed effettuare la scelta più appropriata. Si precisa, ad ogni modo, che non vi è nessun obbligo in capo alle imprese di accettare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per quanto attiene il credito d’imposta, è usufruibile sempre in cinque rate annuali ed eventuali quote di credito d’imposta non utilizzate nell’anno non potranno essere né usufruite negli anni successivi né richieste a rimborso.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN