In cosa consistono le agevolazioni previste nel decreto Rilancio in merito a IRAP e IMU? E soprattutto ci sarà davvero un così grande risparmio per le imprese?
IRAP
All’art.24 del D.L.34/2020 – c.d. Rilancio – è previsto il non versamento del saldo IRAP relativo all’anno d’imposta 2019, fermo restando, però, l’acconto dovuto per il medesimo periodo.
L’acconto, si ricorda, è già stato versato ed è relativo al 100% dell’imposta dovuta, calcolata sul valore della produzione riferita all’anno d’imposta 2018. Ne consegue che l’importo del saldo abbonato con il Decreto potrebbe anche essere pari a zero.
Viene prevista inoltre la cancellazione della prima rata di acconto 2020 che si dovrebbe versare il prossimo 16 giugno; la norma ribadisce anche che tale primo acconto rimane escluso dal calcolo dell’imposta da versare al 30 novembre a titolo di secondo acconto.
La domanda che nasce spontanea è: cosa accadrà quando nel 2021 andremo a calcolare il saldo 2020? Questo primo acconto rimarrà non dovuto o dovremo pagare quanto oggi non versato? E soprattutto, cosa fare se l’acconto versato è superiore saldo al dovuto? Sarà riconosciuto subito come imposta a credito in compensazione, potrà essere compensato con il secondo acconto IRAP, ovvero, dato che la norma indica che rimane fermo l’acconto dovuto per il 2019, andrà perso?
Non ci sono elementi oggettivi sufficienti per una risposta esaustiva; attendiamo quindi specifici interventi di Prassi: chi vivrà, vedrà!
Per il momento nella relazione illustrativa collegata al decreto è specificato che in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40% dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
Per godere del beneficio è sufficiente non versare l’importo riferito all’IRAP dovuta per il 16 giugno.
IMU
All’art.177 viene determinato, sulla falsa linea dell’IRAP, che non è dovuta l’IMU relativa alla prima rata di acconto per l’anno 2020 per gli immobili relativi alle attività del settore turistico:
- adibiti a stabilimenti balneari e termali;
- di categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli, dei rifugi di montagna, delle colonie, degli affittacamere, dei B&B, di residence e campeggi, sempre che i proprietari siano gestori delle suddette attività.
Rita Martin – Centro Studi CGN