L’art. 2, co. 28 della L. n. 92/2012 (cd. “Riforma Fornero”) prevede, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato, un “contributo addizionale NASpI”, ovvero una somma dovuta dai datori di lavoro in caso di stipulazione di contratti non a tempo indeterminato, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Va ricordato che con il D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018), a partire dal 14 luglio 2018 è stato reintrodotto l’obbligo di “causalità” per i contratti a tempo determinato secondo specifiche condizioni. Infatti, entro i primi 12 mesi non è necessario inserire alcuna causale, mentre per contratti di durata prevista – anche se a seguito di proroga o rinnovo – tra i 12 e i 24 mesi dovranno essere apposte le richieste condizioni giustificatrici solo se motivate da esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’impresa;
- di sostituzione di lavoratori assenti;
- temporanee, significative e non programmabili dell’attività svolta ordinariamente dall’impresa.
Lo stesso “Decreto Dignità”, inoltre, ha introdotto un’ulteriore cambiamento riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato prevedendo una maggiorazione del contributo addizionale di cui alla L. n. 92/2012 in caso di rinnovo del contratto a termine, a prescindere dalla sua durata. La maggiorazione risulta essere pari allo 0,50% del contributo addizionale “ordinario”, per ogni rinnovo (anche in regime di somministrazione).
Nella pratica, quindi, come chiarito anche dalla Circolare Inps del 6 settembre 2019, n. 121 e dalla Circolare Ministero del Lavoro del 31 ottobre 2018 n. 17, per ciascun rinnovo il contributo addizionale sarà pari a “1,4% + (0,50 x n. rinnovi)”.
A tal proposito va tenuta presente la distinzione, in materia di contratto a termine, tra proroga (quando il contratto prosegue normalmente senza soluzione di continuità, modificandone solamente la data di conclusione) e rinnovo (quando si stipula un nuovo contratto a tempo determinato con un lavoratore che in precedenza era già stato alle dipendenze di quel datore di lavoro con un contratto a tempo determinato, anche in osservanza del c.d. “stop and go”).
La norma prevede espressamente che alcune categorie di lavori rimangano escluse dall’applicazione del contributo addizionale, ossia:
- quando il lavoratore a termine è assunto in sostituzione di un lavoratore assente;
- quando il lavoratore è assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, il contributo addizionale non è previsto per il lavoro domestico.
Tra le novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), vengono ulteriormente escluse dall’applicazione dell’ulteriore contribuzione addizionale (a partire dal 1° gennaio 2020) le seguenti tipologie contrattuali:
- i contratti a tempo determinato per le attività stagionali stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali esclusivamente stipulati entro il 31.12.2019 nella provincia autonoma di Bolzano;
- i rapporti di lavoro di cui all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, ossia per i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84” (c.d. Contratti extra).
In passato, la disciplina nazionale teneva conto dello svolgimento di attività stagionali di cui al D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525. A seguito della novità introdotta, oltre a quanto previsto per la Provincia di Bolzano con la nuova Legge di Bilancio, vengono considerati anche i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali. In generale, la nozione di stagionalità dovrebbe essere ampliata a livello nazionale rispetto alle circostanze di cui al D.P.R. n. 1525/1963, che risultano ormai superate.
Sembra opportuno segnalare che, limitatamente alla durata dell’attuale situazione di emergenza da Covid-19, gli emanandi provvedimenti normativi sembrano voler abolire il contributo addizionale anche per il rinnovo dei contratti a termine.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato