Sono stati pubblicati il 25 marzo 2020 i portali ENEA per la predisposizione della pratica di comunicazione ENEA-Ristrutturazioni (detta anche Bonus Casa) ed ENEA-Ecobonus, relativi a lavori realizzati nell’anno 2020.
L’accesso ai portali, anche per le annualità precedenti, avviene dalla pagina unica https://detrazionifiscali.enea.it/
Sezione Bonus Casa
A sinistra, troviamo la pratica ENEA-Ristrutturazioni, per la comunicazione degli interventi che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali al 50% previste per il recupero del patrimonio edilizio e bonus elettrodomestici. Si tratta di una comunicazione che non richiede necessariamente l’intervento di un tecnico, dal momento che le informazioni richieste sono basilari.
Con la Risoluzione 46/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione ENEA-Ristrutturazioni, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. Ricordiamo tuttavia che la comunicazione ENEA-Ristrutturazioni rimane ancora un obbligo di legge, ancorché rimanga salva la detrazione in caso di mancato invio.
Sezione Ecobonus
A destra la sezione ENEA-Ecobonus, per la comunicazione degli interventi di riqualificazione energetica, che si compone di diverse casistiche con detrazioni differenziate, la cui comunicazione richiede spesso l’intervento di un tecnico abilitato dato il livello di complessità e i requisiti minimi da rispettare.
Le detrazioni 50 e 65% sono riservate ai singoli immobili, le altre ai condomini: in particolare le detrazioni 70% e 75% in caso di riqualificazione energetica, le detrazioni 80% e 85% se la riqualificazione energetica è associata ad interventi di riduzione del rischio sismico.
Si ricorda che, anche in caso di successiva cessione del credito, il contribuente è tenuto all’invio della comunicazione ENEA-Ecobonus, indispensabile ai fini della validità della detrazione.
Novità del portale ENEA-Ecobonus 2020 è l’area relativa al nuovo bonus facciate, da inviare solo per gli interventi di rifacimento “pesante” della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Link utili
La sezione sottostante del portale presenta, infine, una serie di link per approfondire gli aspetti normativi e tecnici delle rispettive pratiche, utili anche al fine di verificare la fattibilità di alcuni interventi prima di sostenere le relative spese.
Scadenze per la comunicazione ENEA
Le comunicazioni ENEA “Bonus Casa” ed “Ecobonus” devono essere inviate entro 90 giorni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori: per “data di fine lavori” si può considerare:
- la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista (CILA, SCIA, ecc.);
- la data di collaudo anche parziale;
- la data della dichiarazione di conformità quando prevista;
- per gli elettrodomestici (solo Bonus Casa) si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Attenzione: per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, decorre dal 25 marzo 2020 (data di uscita del sito per la comunicazione Enea). Solo per questo intervallo temporale, dal momento che il portale è stato reso disponibile così tardi, non viene fatto più riferimento alla data effettiva di fine lavori, ma viene data la possibilità, come accaduto lo scorso anno, di usufruire di tutti i 90 giorni per effettuare la comunicazione.
Documentazione da conservare
Una volta inviata la comunicazione ENEA, è importante conservare alcuni documenti ai fini di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o dall’ENEA stessa:
- scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- la stampa dell’email di conferma e invio della comunicazione ENEA contenente il codice CPID;
- le schede tecniche degli eventuali prodotti installati e supportati da certificazione del produttore;
- fatture relative alle spese sostenute e bonifici per le agevolazioni fiscali (non richiesti per l’acquisto di elettrodomestici);
- la certificazione dell’amministratore, in caso di condomini.
Alberto Facca – Centro Studi CGN